Art. 490 c.p.p.Accompagnamento coattivo dell'imputato assente

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((...)) Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente ((...)), quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

Testo vigente dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014 · versione 203 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art490 · fonte su Normattiva