PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESI DA COIMPUTATO CONTUMACE, ASSENTE, O CHE RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - NUOVA NORMATIVA - INUTILIZZABILITA' IN MANCANZA DEL CONSENSO DEGLI ALTRI IMPUTATI - DISCIPLINA TRANSITORIA - UTILIZZABILITA' CONDIZIONATA DI DETTE DICHIARAZIONI, MA SOLO SE DI ESSE, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, SIA GIA' STATA DATA LETTURA - RILEVATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN IDENTICA POSIZIONE PROCESSUALE A SECONDA DEL NON IDENTICO MATERIALE PROBATORIO UTILIZZABILE NEI LORO CONFRONTI - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI UN POTERE DI DISPOSIZIONE DELLE PARTI SULLA PROVA, CON CONSEGUENTE POSSIBILE DISPERSIONE DELLA STESSA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LEGALITA', FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - MODIFICHE DEL QUADRO NORMATIVO OPERATE PER EFFETTO DELLA SOPRAVVENUTA SENTENZA N. 361 DEL 1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLE AUTORITA' RIMETTENTI PER NECESSARIO NUOVO GIUDIZIO DI RILEVANZA.
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti degli artt. 513, comma 1, 490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., per la inutilizzabilita' ai fini della decisione - in essi sancita - in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato contumace, assente, o che rifiuti di sottoporsi all'esame, nonche', in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nei confronti della disposizione transitoria dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui esclude che le dichiarazioni rese dal coimputato sul fatto altrui possano essere utilizzate, alle condizioni previste dal comma 5 dello stesso art. 6, nel caso in cui, nel giudizio di primo grado, al momento dell'entrata in vigore della legge non ne sia stata disposta la lettura. Le modifiche operate sul quadro normativo, sotto molteplici aspetti, per effetto della sentenza n. 361 del 1998, rendono infatti necessario un riesame, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei processi di provenienza. - V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
sentenza 82/1999massima n. 24563 Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penaleart. 1 legge 267/1997art. 503 Codice di procedura penaleart. 6 legge 267/1997
PROCESSO PENALE - IMPUTATO IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE SI AVVALGA IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DELL'ACCORDO DELLE PARTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 25, 27, 97, 101, 102, 111 E 112 COST. - MUTAMENTO DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361 DEL 1998 - NUOVA VERIFICA DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinche' valutino se, alla stregua della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen.. red.: G. Leo
sentenza 97/1999massima n. 24558 Riguarda ancheart. 513 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 6 legge 267/1997