Art. 490 c.p.p.Accompagnamento coattivo dell'imputato assente

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Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 17 maggio 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art490 · fonte su Normattiva