Art. 544 c.p.p.Redazione della sentenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1991 al 21 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo e' redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede ((non oltre il quindicesimo giorno)) da quello della pronuncia. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

Testo vigente dal 1 marzo 1991 al 21 gennaio 2001 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art544 · fonte su Normattiva