Art. 552 c.p.p.Decreto di citazione a giudizio

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Il giudice, nel termine previsto dall'articolo 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l'assunzione della prova indicando il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi l'incidente probatorio. L'ordinanza e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l'assunzione della prova. Quando per l'assunzione della prova e' indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria. Si applica la disposizione dell'articolo 393 comma 4.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art552 · fonte su Normattiva