Art. 562 c.p.p.
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Apro la norma…
LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE DEL LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Udienza per il giudizio abbreviato - Ritenuta non decidibilità allo stato degli atti per diversita' del fatto - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Emissione di altro decreto di citazione a giudizio - Omessa previsione che tale decreto contenga l'avviso di cui all'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - Conseguente preclusione, per l'imputato, della possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato - Denunciata disparita' di trattamento in relazione al procedimento per reati di competenza del tribunale, nonché violazione del principio di legalita' e del diritto di difesa - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il cui art. 223, risulta nella specie applicabile - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato, ritenendo il fatto diverso da come descritto nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti al pubblico ministero, il nuovo decreto di citazione, emesso a norma dell'art. 562, comma 2, del codice di procedura penale, contenga l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato 'ex' art. 555, comma 1, lett. e) stesso codice, relativamente alla nuova contestazione.
Riguarda ancheart. 560 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - FACOLTA' DEL P.M. DI EMETTERE DIRETTAMENTE ED AUTONOMAMENTE IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE DI CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE SULL'ATTIVITA' DEL P.M. O DI INTEGRAZIONE DI PROVA DA PARTE DELLA DIFESA - CONSEGUENTE POSSIBILE INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DEL RITO ABBREVIATO PUR IN PRESENZA DEL CONSENSO DEL P.M. - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 76 COST. - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art562 · fonte su Normattiva
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quo' rientra nella esclusiva sfera della discrezionalita' legislativa. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 561 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penaleart. 560 Codice di procedura penaleart. 554 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - RITENUTA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, DI APPLICARE LA RIDUZIONE DI PENA, QUALORA IL DINIEGO DEL RITO ABBREVIATO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, PER NON DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI, RISULTI ERRATO, E ALTRESI' DI ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE DA RITENERSI SOSTANZIALMENTE GIA' RISOLTA DA PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE IN MATERIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Il risultato perseguito dal giudice 'a quo' col sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi gia' assicurato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale e' esperibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 560 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penaleart. 561 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - ACCERTAMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, DI FATTO DIVERSO DA COME DESCRITTO NEL DECRETO CHE HA DISPOSTO IL GIUDIZIO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PERCHE' EMETTA UN NUOVO DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - PREVISTO NON CONTENIMENTO, IN TALE DECRETO, DELL'AVVISO, RICHIESTO INVECE PER QUELLO PRECEDENTE, CHE L'IMPUTATO PUO' FARE DOMANDA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI INNANZI AL TRIBUNALE - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - MANCATA ESTENSIONE DELL'IMPUGNATIVA ALLA NORMA CHE, NEL PREVEDERE LE IPOTESI DI NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO, NON VI RICOMPRENDE LA MANCANZA DEL SUDDETTO AVVISO - CONSEGUENTE IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
La legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 562, primo e secondo comma, cod. proc. pen., secondo la quale, in seguito alla trasmissione degli atti disposta dal giudice per le indagini preliminari per essere il fatto risultato diverso da come descritto nel decreto che ha disposto il giudizio, il nuovo decreto di citazione da emettersi dal pubblico ministero non deve contenere l'avviso -richiesto invece per quello precedente dall'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.- che, ricorrendone i presupposti, l'imputato puo' richiedere il giudizio abbreviato, non puo' essere utilmente contestata, nel dibattimento aperto con il nuovo decreto emesso in conformita' a tale norma, attraverso l'impugnativa della stessa, se nell'impugnativa non venga coinvolta anche la disposizione dell'art. 555, comma 2, laddove, tra le ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio, non comprende anche la mancanza di tale indicazione. Cosicche', nella specie, non essendo cio' avvenuto, anche in caso di accoglimento, la questione -formulata com'e' nei confronti del solo art. 562- non potrebbe avere comunque alcuna rilevanza nella fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 562, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RITO ABBREVIATO - RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIP - INTEGRAZIONE PROBATORIA EX ART. 422 COD.PROC.PEN. - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE DOVUTA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER IL DIBATTIMENTO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, COMMA SECONDO, COD.PROC.PEN. - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA - QUESTIONE BASATA SU PRESUPPOSTO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Il procedimento pretorile e' caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare proprio in attuazione della direttiva prevista dall'art. 2, n. 103 della legge 18 febbraio 1987, n. 81; invece, lo strumento di integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod.proc.pen. e' tipico dell'udienza preliminare ed e' in funzione esclusiva della decisione circa il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e, quindi, del provvedimento conclusivo di tale udienza. Non puo' percio' sostenersi come, nel caso, dal giudice a quo - che la utilizzazione dello strumento della "integrazione probatoria" - (in base al disposto dell'art. 441, primo comma, cod.proc.pen., del tutto estraneo anche allo schema del giudizio abbreviato ordinario) sia non incompatibile con la mancanza dell'udienza preliminare nel processo pretorile, e cade quindi la censura di incostituzionalita', per la mancata previsione di tale utilizzazione.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.