Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DI APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINVIO RICHIESTO DAL DIFENSORE DELL'IMPUTATO PER ADESIONE ALL'ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI DALLE UDIENZE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - MANCATA ESTENSIONE AL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE PROSPETTATA IN MODO ANCIPITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, non risultando la stessa formulata in termini univoci. Infatti, il giudice 'a quo', <<oscillando tra la richiesta di estensione al procedimento di appello camerale ora dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., ora dell'art. 420, comma 3, dello stesso codice>>, prospetta due possibili soluzioni di portata tutt'altro che equivalente. - Sulla prospettazione ancipite del 'petitum' da parte del giudice rimettente, v. O. nn. 325/1994 e 207/1993, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE DELLA RICHIESTA DELLE PARTI CHE HANNO CONCORDATO SULL'ACCOGLIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DEI MOTIVI DI APPELLO E HANNO INDICATO LA MISURA DELLA PENA APPLICABILE (C.D. "PATTEGGIAMENTO IN APPELLO") - OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DELLA LEGGE DELEGA - RITENUTA INCOMPARABILITA' DEL PATTEGGIAMENTO IN APPELLO RISPETTO AL PATTEGGIAMENTO IN SENSO PROPRIO - INSUSSISTENZA NEL PRIMO CASO DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITA', TRATTANDOSI DI GIUDICE GIA' INVESTITO IN SEDE PROPRIA DEL MERITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra le cause di incompatibilita' la posizione del giudice d'appello che non ha aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena. Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruita' della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non e' idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilita' per il giudizio di merito, giacche' il "patteggiamento" in appello presenta peculiarita' che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice gia' investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruita' della pena in base agli stessi elementi sui quali dovra' fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. Non si e' quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attivita' nello stesso procedimento. - V. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992, 439/1993, 432/1995. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - APPELLO - IMPUTATO DETENUTO FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE - AUDIZIONE PRIMA DELL'UDIENZA - DELEGA AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI DETENUTI NELLO STESSO LUOGO DEL GIUDIZIO - DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - "IUS SUPERVENIENS" (PER EFFETTO DI SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' verifichi la rilevanza della questione - sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di reato per il quale e' comminata la pena dell'ergastolo, e condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione - alla luce della sentenza n. 176/1991 - dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen.. ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione di anni trenta") - per effetto della quale il giudizio abbreviato, per i reati in ordine ai quali e' comminata la pena dell'ergastolo, non e' piu' praticabile.
Riguarda ancheart. 127 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - RITO CAMERALE - ACCORDO SULL'ACCOGLIMENTO IN TUTTO O IN PARTE DEI MOTIVI CON RINUNCIA AGLI ALTRI - APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO ANCHE NEI CASI IN CUI DEBBA DECIDERSI SULLA RESPONSABILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
La ratio della direttiva n. 93, quale emerge dalla legge delega e dai lavori preparatori, e' quella di accelerare la definizione del processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilita'. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa infatti supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia degli appelli, al generale principio della pubblicita' nella trattazione del merito dei procedimenti penali. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonche' il successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che presuppongono il primo - in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, va inteso di conseguenza.
Riguarda ancheart. 602 Codice di procedura penale