Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessaria applicazione della disposizione censurata ai fini della definizione del giudizio a quo (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa). (Classif. 112005).
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni aventi ad oggetto norme delle quali il rimettente non deve fare applicazione. ( Precedenti: S. 88/2019 - mass. 42542; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost. - dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa, anche quando la Cassazione non si sia limitata a interpretare una disposizione di legge, ma l'abbia di fatto riscritta, creandone una nuova. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto - alla luce della decisione assunta nella specie dalla Cassazione, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione - non è qualificabile come giudice di rinvio; e ciò, a prescindere dal rilievo che, ove lo fosse, la norma conferente rispetto a quanto lamentato - ovvero che la Cassazione l'abbia designata come ancora competente dopo l'annullamento - non sarebbe il comma 3, ma semmai il comma 1 dell'art. 627 cod. proc. pen., che sancisce il principio di irretrattabilità del foro commissorio) .
Processo penale - Giudizio di rinvio dopo annullamento - Impossibilità per il giudice di rinvio di rilevare e sollevare questione di costituzionalità riguardante il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio - Dedotta disparità di trattamento tra imputati, nonché lamentata lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo alla stregua della giurisprudenza costituzionale - Manifesta infondatezza della questione.
E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di rilevare e sollevare questione di costituzionalità con riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio. In sede di rinvio, infatti, la norma dichiarata applicabile dalla Corte di cassazione nell'interpretazione da essa fornita può essere sospettata di illegittimità costituzionale, con la richiesta del relativo scrutinio da parte di questa Corte. - Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, vedi citate, ex plurimis , sentenze n. 130/1993 e n. 78/2007, nonché con riguardo al giudizio di rinvio in sede civile, sentenze n. 138/1977 e n. 349/2007.
PROCESSO PENALE - SOTTRAZIONE, DA PARTE DELLA PROPRIETARIA E CUSTODE DEI BENI PIGNORATI, DI TALI BENI ALLA ESECUZIONE PROMOSSA NEI SUOI CONFRONTI DALLA LOCALE INTENDENZA DI FINANZA PER IL RECUPERO DI SPESE DI GIUSTIZIA - DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCANZA DI QUERELA - RICORSO 'PER SALTUM' DEL PROCURATORE GENERALE - AFFERMAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO CUI LA SOTTRAZIONE DELLE COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA INTEGRA L'IPOTESI DI REATO CONTEMPLATA DALL'ART. 334 COD. PEN., PROCEDIBILE D'UFFICIO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI RINVIO DI DISCOSTARSI DAL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA SUPREMA CORTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - NON PERTINENZA DEL PROFILO CONCERNENTE LA PREDETTA LESIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il profilo concernente la dedotta violazione dell'art. 97 Cost. non e' pertinente, perche' il principio del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli Uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 376/1993 e 313/1995.
sentenza 11/1999massima n. 24417 PROCESSO PENALE - SOTTRAZIONE, DA PARTE DELLA PROPRIETARIA E CUSTODE DEI BENI PIGNORATI, DI TALI BENI ALLA ESECUZIONE PROMOSSA NEI SUOI CONFRONTI DALLA LOCALE INTENDENZA DI FINANZA PER IL RECUPERO DI SPESE DI GIUSTIZIA - DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER MANCANZA DI QUERELA - RICORSO 'PER SALTUM' DEL PROCURATORE GENERALE - AFFERMAZIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO CUI LA SOTTRAZIONE DELLE COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA INTEGRA L'IPOTESI DI REATO CONTEMPLATA DALL'ART. 334 COD. PEN., PROCEDIBILE D'UFFICIO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI RINVIO DI DISCOSTARSI DAL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA SUPREMA CORTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PARAMETRO COSTITUZIONALE NON CORRETTAMENTE EVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo ' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il parametro dell'art. 24, secondo comma, Cost. non appare correttamente evocato, non potendo il diritto di difesa estendersi fino a ricomprendere l'interpretazione piu' favorevole per la parte interessata: un'interpretazione razionalmente destinata a soccombere di fronte all'esigenza, anch'essa costituzionalmente presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato <<alle valutazioni che la legge da' dei rapporti, degli atti e dei fatti e al rispetto degli effetti che ne desume>>. Il che appunto si verifica alla stregua della norma ora impugnata, con la quale il legislatore ha perseguito <<l'esigenza logica prima che giuridica>> che le linee del procedimento siano tracciate <<in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, cosi' da impedire la perpetuazione dei giudizi>>, utilizzando un modello, quello del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio, da cui scaturisce che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo, fermo restando il potere del giudice del rinvio di sindacare in sede di legittimita' costituzionale il principio di diritto enunciato all'esito del giudizio rescindente. - Cfr. S. n. 50/1970.
sentenza 11/1999massima n. 24418 PROCESSO PENALE - DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA - EFFETTO VINCOLANTE DI TALI DECISIONI - LIMITI DEL PRINCIPIO: SOPRAVVENIENZA DI NUOVI FATTI CHE COMPORTINO UNA DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DA CUI DERIVI LA MODIFICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE O LA COMPETENZA DI UN GIUDICE SUPERIORE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI ALL'EFFETTO VINCOLANTE NEL CASO DI DISAPPLICAZIONE, DA PARTE DELLA STESSA CASSAZIONE, DI NORME DI LEGGE REGOLANTI LA COMPETENZA E I CRITERI DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER DIFETTO DI RILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. - Sent. n. 294/1995. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 25 Codice di procedura penaleart. 43 Codice di procedura penale