Art. 78 c.p.p. — Formalita' della costituzione di parte civile
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La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita':
- a)le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante;
- b)le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- c)il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- d)l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
- e)la sottoscrizione del difensore. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione di parte civile.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva