Mentre la dichiarazione della tendenza a delinquere, per evidenti esigenze di giudizio, non può farsi che con la sentenza di condanna (ed in tal senso, con altri ritocchi di coordinamento, ho modificato la formula del secondo capoverso dell'articolo 113 del progetto, 109 del codice); la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma, se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, rimane ferma la pena inflitta. La Commissione parlamentare propose di chiarire che gli elementi, che possono determinare la dichiarazione di abitualità o di professionalità con provvedimento successivo alla sentenza di condanna, devono riferirsi a un tempo anteriore alla condanna medesima. Il dubbio non aveva ragione d'essere per l'ipotesi di abitualità presunta (art. 102) che suppone l'accertamento di condizioni tassativamente determinate dalla legge, senza discrezionalità da parte del giudice. Ma anche nelle altre ipotesi era da risolversi negativamente, per la precipua considerazione che le facoltà di indagine del giudice di sorveglianza debbono intendersi limitate a quel periodo di tempo nel quale è necessariamente ristretta l'indagine del giudice di merito. In altre parole, se il giudice di sorveglianza interviene soltanto quando quello di merito non ha dichiarato l'abitualità o la professionalità perchè non è stato in grado di raccogliere e valutare tutti gli elementi occorrenti, è giusto che l'esame di tal giudice non cada su elementi che quello di merito non avrebbe potuto tener presenti perchè successivi alla condanna. Ad ogni modo, a togliere qualunque dubbio, ho esplicitamente affermato che non si tien conto della condotta del colpevole successiva alla sentenza di condanna. La dichiarazione, pertanto, di abitualità o di professionalità può essere pronunciata anche dopo la sentenza di condanna, soltanto in quei casi in cui essa avrebbe dovuto o potuto essere pronunciata con la predetta sentenza, se il giudice del reato, per omessa valutazione degli elementi raccolti, per averli ignorati, o per aver trascurato di decidere la relativa questione, non ha pronunciato la dichiarazione medesima.
Relazione al Codice penale (1930), n. 64
Abolita la distinzione tra correi e complici, spesso evanescente in pratica e trascurata dallo stesso codice del 1889 nel caso della così detta complicità necessaria, il progetto definitivo (art. 117), riconoscendo che il concorso di persone nello stesso delitto può essere più o meno efficiente, stabiliva che il giudice ha facoltà di diminuire la pena per quelle, tra le persone che sono concorse nel reato, le quali, avuto riguardo alla gravità del medesimo (art. 137 progetto cit.), abbiano rivelato minima capacità a delinquere. Il progetto definitivo, quindi, prendeva in considerazione esclusivamente l'elemento soggettivo (minima capacità e delinquere), qualunque fosse stata l'efficienza dell'opera prestata. Il progetto preliminare, invece, aveva riguardo all'elemento obiettivo, considerando la minima importanza dell'opera prestata dal compartecipe. La Commissione parlamentare propose di ripristinare la disposizione del progetto preliminare. Ho ritenuto opportuno accogliere questa proposta, sopra tutto per esigenze pratiche. È più facile accertare la minima importanza dell'opera prestata, che la minima capacità a delinquere. D'altra parte la capacità a delinquere si desume anche da elementi obiettivi (art. 133 del codice). Naturalmente la diminuzione di pena non è applicabile ai delinquenti che, qualunque sia l'opera da essi prestata nel caso concreto, rivelino una particolare pericolosità, come è espressamente stabilito nel primo capoverso dell'articolo 114.
Relazione al Codice penale (1930), n. 65
Il concorso di più persone è punibile anche nei delitti colposi, e a tal proposito la Commissione parlamentare osservò non doversi parlare di sola cooperazione all'evento, ma anche della necessaria consapevolezza di contribuire all'azione altrui. Ma il requisito della consapevolezza è necessariamente implicito come conseguenza dei principi generali, non potendosi dare cooperazione, se non vi è consapevolezza dell'azione altrui (art. 42). Il progetto, dopo avere stabilito le regole generali per il concorso in delitti dolosi o in contravvenzioni, prevedeva le circostanze aggravanti e quindi le circostanze attenuanti applicabili ai vari concorrenti; disciplinava poi la cooperazione nel delitto colposo, consentendo la diminuzione della pena soltanto per quei cooperatori che avessero rivelato minima capacità a delinquere. In tal modo non potevano applicarsi alla cooperazione nel delitto colposo la maggior parte delle disposizioni applicabili alla cooperazione nel delitto doloso. Mi parve che questa esclusione fosse eccessiva, ben potendo la maggior parte di quelle disposizioni conciliarsi con la natura della cooperazione in delitti colposi. E però ho stabilito, quanto alle aggravanti, che la pena per la cooperazione nel delitto colposo sia aumentata: a) per coloro che hanno determinato a cooperare nel reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale; b) per coloro che nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza hanno determinato a commettere il reato persone a essi soggette; c) per coloro che, fuori del caso preveduto sub a, hanno determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica. Riguardo poi alle circostanze attenuanti, ho considerato che non v'è alcun motivo di escluderle per la cooperazione nei delitti colposi, ed ho quindi provveduto a renderne possibile l'applicazione anche in questo caso. Ho collocato, di conseguenza, la disposizione concernente le attenuanti dopo quella relativa alla cooperazione nei delitti colposi. Ora pertanto il codice, negli articoli 110, 111 e 112 regola il concorso nei delitti dolosi; nell'articolo 113 disciplina la cooperazione nei delitti colposi (richiamando le aggravanti dell'articolo 111 e dei numeri 3° e 4° dell'articolo 112), e nell'articolo 114 contempla le attenuanti, comuni tanto al concorso nei delitti dolosi, quanto alla cooperazione nei delitti colposi.
Relazione al Codice penale (1930), n. 66