Art. 140 c.p.Applicazione provvisoria di pene accessorie

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[1]Durante l'istruzione o il giudizio, il giudice puo' ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potesta' o dell'autorita' maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravita' del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.

[2]Il tempo della sospensione provvisoria e' computato nella durata della pena accessoria.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art140 · fonte su Normattiva