Art. 146 c.p.Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

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[1]L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:

[2]1° se deve aver luogo contro donna incinta;

[3]2° se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;

[4]3° se e' presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte.

[5]Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art146 · fonte su Normattiva