Art. 146 c.p.Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

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[1]L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:

[2]1° se deve aver luogo contro donna incinta;

[3]2° se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;

[4]3° se e' presentata domanda di grazia, e si tratta di condanna alla pena di morte.5

[5]Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944 al 15 maggio 1993 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art146 · fonte su Normattiva