Art. 146 c.p.Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1993 al 26 ottobre 1995. Leggi il testo vigente →

[1]L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:

[2]1° se deve aver luogo contro donna incinta;

[3]2° se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;

[4]((3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale)).

[5]Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento e' revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 15 maggio 1993 al 26 ottobre 1995 · versione 138 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art146 · fonte su Normattiva