Art. 224 c.p.Minore non imputabile

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[1]Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata.

[2]Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, e' sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

[3]Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art224 · fonte su Normattiva