Art. 271 c.p. — Associazioni antinazionali
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[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
[2]Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
[3]Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 19 luglio 2001 · versione 0 su Normattiva