I limiti generali fissati per la pena della multa (articolo 24) sono cinquanta lire nel minimo e cinquantamila lire nel massimo. Le particolari disposizioni, poi, che prevedono i singoli reati, punibili esclusivamente o alternativamente con la multa, determinano il minimo e il massimo speciali di tale pena per ciascuno di quei reati. Ma, con provvida disposizione, è stabilito (art. 24) che, quando, per le condizioni economiche del reo, la multa comminata dalla legge per un determinato reato può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo, di guisa che, se per un reato il massimo speciale sia eguale al massimo generale della multa, questa pena può salire sino a centocinquantamila lire. Senonchè, data la formulazione dell'articolo 24 del progetto definitivo, quella facoltà d'aumento non si sarebbe potuta applicare quando, trattandosi di un delitto determinato da motivi di lucro e punibile con la sola reclusione, il giudice avesse ritenuto opportuno di aggiungere la multa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo. Mi è parso che l'aumento del triplo fosse giustificato anche in questo caso. Ho pertanto modificato la struttura dell'articolo 24, spostando i due capoversi, così da rendere possibile l'aumento del triplo in tutte le ipotesi considerate nell'articolo medesimo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 18
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, così per il diritto finora vigente, come per il diritto nuovo, importa, tra l'altro, la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni, che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 28). La Commissione parlamentare, oltre a proporre una semplificazione dell'articolo concernente questa pena accessoria (semplificazione che, peraltro, non saprei in che cosa dovesse consistere), avrebbe voluto che, nel caso di perdita dello stipendio o della pensione, si riconoscesse la possibilità di concedere un sussidio alimentare alla famiglia. Di questa norma, che manca anche nel codice del 1889, non si è mai avvertito il bisogno nell'applicazione del codice medesimo, perchè all'uopo provvedono le leggi speciali, come quelle sullo stato degli impiegati civili, sulle pensioni, ecc. Ho quindi preferito lasciare a queste leggi il compito di stabilire se e in quali casi possa essere conceduto il sussidio alimentare alla famiglia del condannato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 19
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o all'ufficio di tutore o curatore anche provvisorio, o ad ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura, ovvero con l'abuso di una professione, industria, arte, commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere (art. 31). La Commissione parlamentare propose, in primo luogo, che codesta interdizione fosse resa soltanto facoltativa, e non obbligatoria. Questa proposta, però, è contraria al sistema per cui le pene accessorie conseguono di diritto a determinate condanne. Nè diverso è il sistema del codice del 1889 (art 35), il quale non ha mai determinato proteste notevoli. In secondo luogo la detta Commissione avrebbe voluto escludere l'interdizione per le minime infrazioni. Senonchè, dovendosi sempre trattare di «delitti», non è il caso di parlare di «minime infrazioni». L'esclusione inoltre è già stabilita per i delitti colposi, per i quali venga inflitta la pena della reclusione inferiore a tre anni o la multa (art. 33 capov.). L'estendere tale esclusione ai delitti dolosi meno gravi non sarebbe opportuno, se veramente si vuol conseguire il fine di rinvigorire la tutela penale. Si tratta, del resto, di delitti che per la loro stessa natura reclamano la sanzione di cui si tratta, fors'anco più della pena principale. Come mai si potrebbe lasciare la capacità di acquisto e di esercizio dei pubblici uffici, ad esempio, a un impiegato che ha dato, col delitto, la prova di essere infedele al suo ufficio? L'interesse pubblico esige, in simili casi, che ci si garantisca per l'avvenire. La Commissione, infine, consigliò di stabilire un limite minimo più basso di quello fissato nel progetto per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. I limiti assoluti indicati per questa pena accessoria sono costituiti dal minimo di un anno e dal massimo di cinque anni (art. 28). Non mi è sembrato opportuno abbassare il minimo, al disotto del quale la pena dell'interdizione diventerebbe illusoria.
Relazione al Codice penale (1930), n. 20