È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 37 cod. pen. mil. di pace, 47, secondo comma, numero 2), cod. pen. mil. di guerra (aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c , della legge 31 gennaio 2002, n. 6), 314, secondo comma, e 323 cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare quelli di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323 cod. pen., commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, (ma) solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace. Il rimettente richiede un intervento manipolativo finalizzato ad estendere anche al tempo di pace la portata della norma che definisce la giurisdizione penale dei Tribunali militari in tempo di guerra, ma tale intervento non determinerebbe il superamento della frammentazione della giurisdizione, essendo limitato solo ad alcune ipotesi di reato (i delitti di peculato d'uso e di abuso d'ufficio). In ogni caso, si tratta di un intervento precluso alla Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore, sia per la sua portata sistematica, sia perchè incide in materia rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, sia infine perché la Costituzione non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace, né preclude al Parlamento di estendere la giurisdizione del giudice ordinario, quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. - Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella materia del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti, v., citate, ordinanze n. 22 e n. 287 del 2007, n. 301 del 2004, n. 204 del 2001. - Con riguardo ai reati militari contro la pubblica amministrazione v., citata, sentenza n. 298 del 1995, secondo cui «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza». - Nel senso che la scelta di sottrarre alcuni reati alla cognizione del giudice militare, riservandoli alla cognizione del giudice ordinario, in base al criterio «formalistico» di cui all'art. 37, cod. pen. mil. pace, rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, v., citate, sentenze n. 271 del 2000 e n. 81 del 1980.
REATO IN GENERE - PECULATO - PUBBLICO UFFICIALE - INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI BANCHE PUBBLICHE E BANCHE PRIVATE - ASSERITA NON GIUSTIFICATA DIVERSITA' DEL LORO TRATTAMENTO AI FINI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DEL RISPARMIO - INCOMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE A COMPIERE SCELTE SPETTANTI ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 314, 357 e 358 cod. pen. (peculato - nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio), 1 e 25 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., sollevata sotto il profilo dell'asserita diversita' di trattamento non giustificata, ai fini penali, fra gli amministratori e dipendenti delle banche pubbliche e private, trattandosi di censure sostanzialmente rivolte a porre in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, chiedendo alla Corte scelte che competono invece alla discrezionalita' del legislatore. - S. n. 205/83, che ha ritenuto inammissibile analoga questione.
sentenza 16/1984massima n. 14714 Riguarda ancheart. 1 r.d.l. 375/1936art. 357 Codice penaleart. 25 r.d.l. 375/1936art. 358 Codice penale
PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - NOZIONE (AI FINI DELLA SUSSISTENZA DI PECULATO E MALVERSAZIONE) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCATA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli 314, 357 e 358 cod. pen., concernenti la nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio ai fini della sussistenza dei reati di peculato e malversazione, in quanto l'ordinanza di rinvio non contiene alcun accenno alla fattispecie concreta ne' la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimita' costituzionale. - S. n. 127/1983; O. nn. 130/1983 e 140/1983.
sentenza 17/1984massima n. 14715 Riguarda ancheart. 358 Codice penaleart. 357 Codice penale
REATO IN GENERE - PECULATO E FALSO MATERIALE COMMESSO DAL PUBBLICO UFFICIALE - DIFESA DEL RISPARMIO E DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli artt. 314 (Peculato) e 476 (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia), in quanto l'ordinanza di rimessione - inosservanza dell'art. 23 legge n. 87/1953 - non contiene ne' un accenno alla fattispecie concreta ne' motivazione sulla rilevanza. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.
Riguarda ancheart. 1 r.d.l. 375/1936art. 476 Codice penaleart. 25 r.d.l. 375/1936
- PUBBLICO UFFICIALE E INCARICO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - MANCANZA DI MOTIVAZIONE AUTONOMA IN ORDINE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve essere dotata di autonoma motivazione e non e' sufficiente, a tal fine, il puro e semplice riferimento alla motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza contenuta in ordinanze pronunciate da altri giudici. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del r.d.l. 12 marzo 1936, n.375, come modificato in l. 7 marzo 1938, n. 341 ed in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357 e 358 c.p., in quanto qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio di attivita' creditizia. - O. nn. 102 e 140/1983.
Riguarda ancheart. 1 legge 141/1938art. 357 Codice penaleart. 358 Codice penale
- PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - OMESSO RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'ordinanza che introduce il giudizio di legittimita' costituzionale deve contenere una motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P., nella parte in cui qualificano pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e conseguentemente consentono che siano imputati di peculato per distrazione, i dipendenti di istituti di credito di diritto pubblico nell'esercizio dell'attivita' creditizia).
Riguarda ancheart. 358 Codice penaleart. 1 r.d.l. 375/1936art. 357 Codice penaleart. 1 legge 141/1938
- PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON I DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - DIFETTO DI SUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - OMESSO RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere una congrua motivazione (e non un semplice accenno) sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo nonche' il riferimento alla fattispecie concreta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 1 e 25 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)
Riguarda ancheart. 357 Codice penaleart. 25 r.d.l. 375/1936art. 358 Codice penaleart. 1 r.d.l. 375/1936
- PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - OMESSO RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE AUTONOMA IN ORDINE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'ordinanza che introduce il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale deve contenere oltre all'indicazione della fattispecie concreta una motivazione sulla rilevanza della questione nonche' sulla sua non manifesta infondatezza (per quest'ultima, in particolare, non e' sufficiente un rinvio alla motivazione contenuta in ordinanza di rinvio che sollevano identica questione). (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 1 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in l. 7 marzo 1938, n. 141 nonche' in riferimento agli artt. 3, 47 Cost. - degli artt. 341, 317 e 358 C.P.)
Riguarda ancheart. 358 Codice penaleart. 358 r.d.l. 375/1936art. 357 Codice penale
- PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AI FINI DELL'IMPUTAZIONE DEL REATO DI PECULATO - DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI - COMPLESSO DELLE NORME PENALI APPLICABILI AGLI ISTITUTI DI CREDITO - NECESSITA' DI UNA VALUTAZIONE GLOBALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost. - degli artt. 314, 357, 358 e 61, n. 9, C.P., 1 e 25 R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in L. 7 marzo 1938, n. 141, in quanto sottopongono alla piu' grave disciplina penale propria dei pubblici ufficiali i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico che svolgono funzioni del tutto identiche a quelle dei dipendenti di banche di diritto privato, i quali non sono assoggettati a quella disciplina. Invero, le ordinanze di rimessione, pur denunciando specifici articoli di legge, pongono in discussione il complesso delle norme penali applicabili agli istituti di credito, di conseguenza, le scelte da adottare rientrano nella discrezionalita' del legislatore.
Riguarda ancher.d. 1398/1930art. 357 Codice penaleart. 358 Codice penaleart. 25 r.d.l. 375/1936art. 1 r.d.l. 375/1936
AMNISTIA - PECULATO MILITARE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. C, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. C - ESCLUDONO L'AMNISTIA PER IL DELITTO DI PECULATO MILITARE DI CUI ALL'ART. 215 COD. PEN. MIL. PACE QUANDO, ESCLUSA L'IPOTESI DI APPROVAZIONE, RISULTI CHE LA DISTRAZIONE DEL DENARO O ALTRA COSA MOBILE SIA STATA COMPIUTA PER FINALITA' NON ESTRANEE A QUELLE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PECULATO EX ART. 314 COD. PENALE - MANCANZA DI UNA RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., le norme contenute nell'art. 5 lett. c) del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 e nel corrispondente art. 5 lett. c) della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282 nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 C.P.M.P. per l'ipotesi in cui la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica amministrazione, ossia in quegli stessi termini e alle stesse condizioni per le quali il beneficio dell'amnistia e' stato accordato al delitto di peculato comune previsto dall'art. 314 C.P.V. Poiche' tra i due delitti di peculato sopra indicati sussiste una sostanziale identita', riscontrabile nello stesso testo dei rispettivi articoli, avendo essi in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico ed identici essendo sia il loro contenuto (in entrambi offensivo dello stesso bene che si e' voluto proteggere: denaro o cose mobili appartenente allo Stato), sia l'azione tipica delle due azioni criminose (concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica), non riesce a scorgersi quali obiettive e apprezzabili ragioni abbiano potuto indurre il legislatore ad una diversa valutazione delle anzidette figure e a disporre, quindi, un differente loro trattamento ai fini dell'amnistia.
sentenza 4/1974massima n. 6982 Riguarda ancheart. 5-lettc legge 282/1970art. 215 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 5-lettc d.P.R. 283/1970
PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. pen. - concernente il divieto di perizia psicologica - nuovamente proposta in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970.
PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO MINORILE - INSUSSISTENZA - PECULIARITA' DEL SECONDO PROCESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il divieto di perizia psicologica, di cui all'art. 314 c.p.p., non viola il principio d'eguaglianza in raffronto alla opposta disciplina vigente nel procedimento minorile: invero la peculiarita' di tale processo - assai evidente proprio nel campo della rieducazione - impedisce di ravvisare quella nota comune ai due procedimenti che permetta il raffronto degli stessi in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.