Art. 323 c.p.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114
Testo vigente dal 25 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 365 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114
Testo vigente dal 25 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 365 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Abrogazione della norma incriminatrice - Assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce più reato" - Effetti nel giudizio civile risarcitorio - Autonomo apprezzamento dell'illiceità del fatto - Necessità - Risultanze probatorie del giudizio penale - Utilizzabilità.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2 Codice penaleart. 185 Codice penaleart. 23 legge 120/2020art. 622 Codice di procedura penale
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art323 · fonte su Normattiva
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - In genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fattispecie di chiusura, caratterizzata da congenita discrezionalità - Necessità di bilanciare le istanze legalitarie con l'autonomia dei pubblici amministratori. (Classif. 210001).
La figura criminosa dell'abuso d'ufficio, assolvendo una funzione "di chiusura" del sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, rappresenta il punto saliente di emersione della spigolosa tematica del sindacato del giudice penale sull'attività amministrativa, percorsa da una perenne tensione tra istanze legalitarie, che spingono verso un controllo a tutto tondo, atto a fungere da freno alla mala gestio della cosa pubblica, e l'esigenza di evitare un'ingerenza pervasiva del giudice penale sull'operato dei pubblici amministratori, lesiva della sfera di autonomia ad essi spettante. Al tempo stesso, si tratta di fattispecie caratterizzata da congeniti margini di elasticità, generatori di persistenti problemi di compatibilità con il principio di determinatezza. (Nel caso di specie, sono dichiarate in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Catanzaro in riferimento all'art. 3, 77 e 97 Cost., dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ha modificato la disciplina del reato di abuso d'ufficio, sostituendo, nell'art. 323 cod. pen., la locuzione - riferita alla violazione integrativa del reato - «di norme di legge o di regolamento» con l'altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità»).
Riguarda ancheart. 23 d.l. 76/2020
Decreto-legge - In genere - Requisiti di validità - Omogeneità di contenuto e urgenza del provvedere - Decreti-legge a contenuto plurimo - Requisiti di validità - Nesso teologico tra norme. (Nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto le modifiche, mediante decreto-legge, alla disciplina del reato di abuso d'ufficio). (Classif. 076001).
La preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione, la quale, ove intervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo . Il sindacato resta, tuttavia, circoscritto alle ipotesi di "mancanza evidente" dei presupposti in discorso o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione: ciò, al fine di evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimità costituzionale. L'espressione, usata dall'art. 77 Cost., per indicare i presupposti della decretazione d'urgenza è connotata, infatti, da un largo margine di elasticità, onde consentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a una pluralità di situazioni per le quali non sono configurabili rigidi parametri. ( Precedenti: S. 186/ 2020 - mass. 43202 ; S. 149/2020 - mass. 43409 ; S. 247/2019 - mass. 42854 ; S. 97/2019 - mass. 42213 ; S. 137/2018 - mass. 41383 ; S. 99/2018 - mass. 41225 ; S. 5/2018 - mass. 39686 ; S. 236/2017 - mass. 42139 ; S. 170/2017 - mass. 41978 ; S. 10/2015 - mass. 38223 ; S. 93/2011 - mass. 35500 ; 83/2010 - mass. 34408 ; S. 128/2008 - mass. 32359 ; S. 171/2007 - mass. 31329 ; S. 29/1995 - mass. 21561 ). L'omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, poiché l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost. ( Precedenti: S. 149/2020 - mass. 43412 ; S. 22/2012 - mass. 36070 ). Il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., resta collegato ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate o dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. ( Precedenti: S. 149/2020 - mass. 43409 ; S. 137/2018 - mass. 41383 ; S. 170/2017 - mass. 41978 ; S. 244/2016 - mass. 39155 ; S. 22/2012 - mass. 36070 ). Per i decreti-legge ab origine a contenuto plurimo, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l'osservanza della ratio dominante l'intervento normativo d'urgenza. Anche su tale fronte, il sindacato della Corte costituzionale resta, peraltro, circoscritto ai casi in cui la rottura del nesso tra la situazione di necessità ed urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la singola disposizione del decreto-legge risulti evidente, così da connotare quest'ultima come totalmente estranea o addirittura "intrusa", analogamente a quanto avviene con riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione. ( Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44352 ; S. 16/2017 - mass. 39244 ; S. 287/2016 - mass. 39389 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Catanzaro in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ha modificato la disciplina del reato di abuso d'ufficio, sostituendo, nell'art. 323 cod. pen., la locuzione - riferita alla violazione integrativa del reato - «di norme di legge o di regolamento» con l'altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Come emerge dal preambolo, dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni ufficiali che ne hanno accompagnato l'approvazione, il d.l. n. 76 del 2020 reca un complesso di norme eterogenee accomunate dall'obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese dopo il blocco delle attività produttive che ha caratterizzato la prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19. In quest'ottica, il provvedimento interviene in molteplici ambiti; non può però sostenersi che la norma censurata sia palesemente estranea alla traiettoria finalistica portante del decreto. Se l'intervento normativo censurato non nasce con l'emergenza epidemiologica, ma si connette all'epifania, ben anteriore, degli indirizzi giurisprudenziali che hanno dilatato la sfera applicativa dell'incriminazione per abuso d'ufficio, è però l'esigenza di far "ripartire" celermente il Paese dopo il prolungato blocco imposto per fronteggiare la pandemia che - nella valutazione del Governo e del Parlamento, in sede di conversione - ha impresso ad essa i connotati della straordinarietà e dell'urgenza. Valutazione, questa, che non può considerarsi manifestamente irragionevole o arbitraria).
Riguarda ancheart. 23 d.l. 76/2020
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale di norme penali di favore - Effetto in malam partem della pronuncia, effetto della riespansione della norma generale - Ammissibilità - Condizioni - vizi formali o di incompetenza dell'atto o dell'organo che lo ha adottato - Impossibilità, al di fuori di queste ipotesi, di un intervento in mala partem della Corte costituzionale, stante il principio della riserva di legge (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale avente ad oggetto le modifiche, in senso restrittivo, della disciplina del reato di abuso d'ufficio). (Classif. 204003).
La preclusione delle pronunce in malam partem non viene in considerazione quando si discuta di vizi formali o di incompetenza, relativi, cioè, al procedimento di formazione dell'atto legislativo e alla legittimazione dell'organo che lo ha adottato. Se l'esclusione delle pronunce in malam partem mira a salvaguardare il monopolio del soggetto-Parlamento sulle scelte di criminalizzazione, sarebbe illogico che detta preclusione possa scaturire da interventi normativi operati da soggetti non legittimati, i quali pretendano di "neutralizzare" le scelte effettuate da chi detiene quel monopolio - quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione, o le Regioni, che legiferino indebitamente in materia penale, loro preclusa; ovvero che possa derivare da interventi normativi operati senza il rispetto del corretto iter procedurale, che pure assume una specifica valenza garantistica nella cornice della riserva di legge. ( Precedenti: S. 189/2019 - mass. 42791 ; S. 46/2014 - mass. 37770 ; S. 5/2014 - mass. 37591 ). È consentito alla Corte costituzionale scrutinare nel merito, malgrado i possibili effetti in malam partem conseguenti al loro accoglimento, non solo questioni volte a censurare l'inserimento in sede di conversione di norme penali "intruse", prive cioè di ogni collegamento logico-giuridico con il testo originario del decreto-legge convertito (operazione che menoma indebitamente il dibattito parlamentare, comprimendolo all'interno dei tempi contingentati correlati alla breve "vita provvisoria" dell'atto normativo del Governo); ma anche, e prima ancora, questioni intese a denunciare la carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, ai quali è subordinata l'eccezionale legittimazione del Governo ad adottare atti con forza di legge in assenza di delegazione parlamentare. ( Precedenti: S. 32/2014 - mass. 37670 ; S. 330/1996 - mass. 22883 ; O. 90/1997 - mass. 23164 : O. 432/1996 - mass. 23083 ). Per norme penali di favore debbono intendersi quelle che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni compresenti nell'ordinamento. L'effetto in malam partem conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione, rappresentando una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di ingiustificata disciplina derogatoria. ( Precedenti: S. 394/2006 - mass. 30839 ; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 57/2009 - mass. 33206 ; S. 324/2008 - mass. 32804 ; O. 413/2008 - mass. 33040 ). La qualificazione come norma penale di favore non può essere fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale. In tal caso, la richiesta di sindacato in malam partem non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell'ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non più attuale: operazione preclusa alla Corte. ( Precedenti: S. 37/2019 - mass. 41546; S. 57/2009 - mass. 33206 ; S. 324/2008 - mass. 32801 ; O. 282/2019 - mass. 40954 ; O. 413/2008 - mass. 33040 ; O. 175/2001 - mass. 26276 ). Una censura di illegittimità costituzionale non può basarsi sul pregiudizio che la formulazione, in assunto troppo restrittiva, di una norma incriminatrice, recherebbe a valori di rilievo costituzionale. Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono, infatti, nella tutela penale, ben potendo essere soddisfatte con altri precetti e sanzioni: l'incriminazione costituisce anzi un' extrema ratio , cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela. ( Precedenti: S. 37/2019 - mass. 41546 ; S. 273/2010 - mass. 34893 ; S. 447/1998 - mass. 24351 ; O. 317/1996 - mass. 22968 ). In linea di principio, non può tradursi in una questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice il rilievo che altre condotte, diverse da quelle individuate come fatti di reato dal legislatore, avrebbero dovuto essere a loro volta incriminate per ragioni di parità di trattamento o in nome di esigenze di ragionevolezza. La mancanza della base legale - costituzionalmente necessaria - dell'incriminazione, cioè della scelta legislativa di considerare certe condotte come penalmente perseguibili, preclude radicalmente la possibilità di prospettare una estensione ad esse delle fattispecie incriminatrici attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale. ( Precedente: S. 447/1998 - mass. 24351 ). Ove pure, in ipotesi, la norma incriminatrice censurata (non qualificabile come norma penale di favore) determinasse intollerabili disparità di trattamento o esiti irragionevoli, il riequilibrio potrebbe essere operato dalla Corte costituzionale solo "verso il basso" (ossia in bonam partem ): non già in malam partem , e in particolare tramite interventi dilatativi del perimetro di rilevanza penale. ( Precedenti: S. 411/1995 - mass. 22493 ; O. 437/2006 - mass. 30878; O. 580/2000 - mass. 25972 ). L'adozione di pronunce con effetti in malam partem in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al soggetto-Parlamento, che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità. ( Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43462; S. 46/2014 - mass. 37770 ; S. 5/2014 - mass.37591 ; S. 324/2008 - mass. 32803 ; S. 161/2004 - mass. 28492 ; O. 219/2020 - mass. 42827 ; O. 65/2008 - mass. 32209 ; O. 164/2007 - mass. 31286 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come conv., sollevate dal GUP del Tribunale di Catanzaro in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che ha modificato la disciplina del reato di abuso d'ufficio, sostituendo, nell'art. 323 del codice penale, la locuzione - riferita alla violazione integrativa del reato - «di norme di legge o di regolamento» con l'altra, più restrittiva, «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Il giudice a quo invoca una pronuncia ablativa della modifica operata dalla norma censurata, che avrebbe come effetto la reviviscenza della precedente norma incriminatrice dell'abuso d'ufficio, dal perimetro applicativo più vasto. Si tratta, dunque, inequivocabilmente, della richiesta di una sentenza in malam partem in materia penale. La norma censurata, infatti, richiedendo che le regole siano espressamente previste dalla legge e tali da non lasciare margini di discrezionalità, nega rilievo al compimento di atti viziati da eccesso di potere, con conseguenti effetti di abolitio criminis parziale - specie nel raffronto con la "norma vivente" come disegnata dalle interpretazioni giurisprudenziali -, operanti, come tali, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., anche in rapporto ai fatti anteriormente commessi).
Reati e pene - Abuso di ufficio - Fattispecie incriminatrice - Requisito della "violazione di norme di legge" - Configurazione del requisito (secondo un asserito diritto vivente) includente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, delle norme previste nei contratti collettivi di lavoro o in atti amministrativi, delle circolari e delle prassi amministrative - Insufficiente descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Errata ricostruzione del diritto vivente - Omesso tentativo di interpretazione conforme - Indeterminatezza e ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie che si riverbera sull'indeterminatezza e ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del cod. pen., impugnato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», includerebbe nel requisito della «violazione di norme di legge», necessario per la configurazione della fattispecie incriminatrice dell'abuso di ufficio, anche la violazione dell'art. 97 Cost. e, dunque, dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e, persino, la violazione di norme previste nei contratti collettivi di lavoro o in atti amministrativi, circolari ed addirittura discendenti da prassi amministrative. Dall'ordinanza di rimessione non si comprende per quale delle condotte indicate sia ipotizzabile la fattispecie criminosa. Ad ogni modo, laddove venisse in rilievo la violazione di norme del contratto collettivo di lavoro, sarebbe errata la ricostruzione del «diritto vivente» prospettata dal rimettente, in quanto secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, essa non realizza uno dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di abuso di ufficio; laddove, invece, la condotta rilevante fosse quella della violazione di legge in relazione a «plurime e reiterate vessazioni», allora il giudice remittente avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali, a fronte di un contrasto interpretativo della giurisprudenza, non ha ritenuto di praticare un'interpretazione conforme a Costituzione.
Reati militari - Delitti contro la pubblica amministrazione (in particolare, peculato d'uso e abuso d'ufficio) commessi da appartenenti alle forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare - Qualificazione come reati militari solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace - Conseguente esclusione della giurisdizione dei Tribunali militari rispetto agli altri fatti commessi in tempo di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza (per disparità di trattamento) ed incidenza sulla ragionevole durata del processo - Richiesta alla Corte di intervento manipolativo incompleto e di portata sistematica, comunque precluso dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia di riparto di giurisdizione e composizione degli organi giudicanti - Non irragionevolezza della scelta discrezionale di sottrarre alcuni reati alla giurisdizione militare, riservandoli a quella ordinaria - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 37 cod. pen. mil. di pace, 47, secondo comma, numero 2), cod. pen. mil. di guerra (aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c , della legge 31 gennaio 2002, n. 6), 314, secondo comma, e 323 cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare quelli di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323 cod. pen., commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, (ma) solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace. Il rimettente richiede un intervento manipolativo finalizzato ad estendere anche al tempo di pace la portata della norma che definisce la giurisdizione penale dei Tribunali militari in tempo di guerra, ma tale intervento non determinerebbe il superamento della frammentazione della giurisdizione, essendo limitato solo ad alcune ipotesi di reato (i delitti di peculato d'uso e di abuso d'ufficio). In ogni caso, si tratta di un intervento precluso alla Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore, sia per la sua portata sistematica, sia perchè incide in materia rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, sia infine perché la Costituzione non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace, né preclude al Parlamento di estendere la giurisdizione del giudice ordinario, quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. - Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella materia del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti, v., citate, ordinanze n. 22 e n. 287 del 2007, n. 301 del 2004, n. 204 del 2001. - Con riguardo ai reati militari contro la pubblica amministrazione v., citata, sentenza n. 298 del 1995, secondo cui «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza». - Nel senso che la scelta di sottrarre alcuni reati alla cognizione del giudice militare, riservandoli alla cognizione del giudice ordinario, in base al criterio «formalistico» di cui all'art. 37, cod. pen. mil. pace, rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, v., citate, sentenze n. 271 del 2000 e n. 81 del 1980.
REATI E PENE - ABUSO DI UFFICIO - CONDOTTA DIRETTA A PROCURARE UN DANNO INGIUSTO O UN INGIUSTO VANTAGGIO PATRIMONIALE - ESCLUSIONE, SECONDO IL DIRITTO VIVENTE, DELLA PUNIBILITÀ, PER MANCANZA DI DOLO,QUALORA L'AGENTE ABBIA PERSEGUITO CONTESTUALMENTE L'INTERESSE PUBBLICO AFFIDATOGLI - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON RIGUARDO ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUONA AMMINISTRAZIONE - INVOCATA ESTENSIONE DELLA PORTATA INCRIMINATRICE DI UNA NORMA PENALE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA ED ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL DIRITTO VIVENTE IN MATERIA DI DOLO NEL REATO DI ABUSO D'UFFICIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nella parte in cui tale norma viene interpretata dal diritto vivente nel senso di escludere, per mancanza del dolo, la punibilità della condotta diretta a procurare un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale ogni qual volta l'agente abbia perseguito contestualmente l'interesse pubblico affidatogli. Il rimettente, infatti, non solo non offre alcun elemento per valutare se, nel giudizio sottopostogli, ricorrano condizioni di fatto tali da giustificare l'applicazione del diritto vivente, ma erra nella ricostruzione del diritto vivente in materia di dolo nel reato di abuso d'ufficio, poiché nelle pronunce di legittimità richiamate non è stato affermato che la mera compresenza di una finalità pubblicistica basti ad escludere il dolo previsto dalla norma. > >- Solo il legislatore può, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale e le condotte da assoggettare a pena: v., citata, sentenza n. 437/1998.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO DI UFFICIO - DISCIPLINA PREVIGENTE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DIFETTO DI RILEVANZA - RICHIAMO ALLE ORD. NN. 252 E 427 DEL 1998 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), nel testo anteriore alla modifica recata dall'art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 cod. pen. in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 455 cod. proc. pen.), sollevata con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 97 Cost.. Invero l'asserita indeterminatezza delle fattispecie di cui al previgente testo del citato art. 323 resta superata dalla ritenuta (da parte dello stesso giudice ' a quo') applicabilita' delle piu' favorevoli fattispecie di cui al nuovo testo della detta norma.
Riguarda ancheart. 1 legge 234/1997
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - FATTO COMMESSO AL FINE DI PROCURARE A SE' O AD ALTRI UN INGIUSTO VANTAGGIO PATRIMONIALE - ASSERITA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE, NON SUPERABILE PER EFFETTO DEL PREVISTO DOLO SPECIFICO, PER DIFETTO DI ELEMENTI OGGETTIVAMENTE VERIFICABILI - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO PENALE SENZA PREVIO ACCERTAMENTO DELLA 'NOTITIA CRIMINIS' - IPOTIZZATA INDEBITA INGERENZA NELLA SFERA DELLA DISCREZIONALITA' DELLA P.A. - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' E DI QUELLO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quo' (G.I.P. presso il Tribunale di Piacenza) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 323, comma 2, cod. pen., per un riesame della rilevanza alla luce del 'jus superveniens' (l. 16 luglio 1997 n. 234). - O. n. 327/1997. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 1 legge 234/1997art. 13 legge 86/1990
REATO IN GENERE - ABUSO D'UFFICIO - FATTO COMMESSO SOTTO IL VIGORE DELL'ART. 323 COD. PEN. NELLA SUA PRECEDENTE FORMULAZIONE - RITENUTA NECESSITA' DI APPLICAZIONE DI TALE ULTIMA NORMA - DEDOTTA LESIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE MERAMENTE EVENTUALE E SFORNITA DI CONGRUA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza attuale della stessa. Invero - posto che <<una questione di legittimita' costituzionale puo' bensi' essere proposta nei confronti di una disposizione abrogata, ma solo in quanto il giudice rimettente motivatamente ritenga che essa sia ancora applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in forza delle regole sulla successione delle norme nel tempo>>- nella specie, il giudice 'a quo' non ha effettuato la necessaria operazione di raffronto tra la norma precedentemente in vigore e quella risultante dalla legge di riforma, in relazione alla condotta concretamente contestata all'imputato, allo scopo di stabilire quale delle due disposizioni dovesse essere applicata, in osservanza delle predette regole. Ne consegue che la questione sollevata si presenta come meramente eventuale. - Cfr. S. nn. 195/1982, 182/1984, e O. n. 207/1993. red.: G. Leo
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - ART. 323 COD. PEN. NEL TESTO PREVIGENTE ALLA LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 234 - PUNIBILITA' DI CONDOTTE DI RITENUTA INCERTA DEFINIZIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLE FATTISPECIE PENALI - QUESTIONE FORMULATA CON ESCLUSIVO RIGUARDO A FATTI NON PIU' PREVISTI, PER EFFETTO DELLA LEGGE SOPRAVVENUTA, COME REATI - CONSEGUENZE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA INCRIMINATRICE, NELLA PARTE IMPUGNATA, NEI GIUDIZI DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 97 Cost., dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), impugnato, nel testo anteriore alla modifica operata con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La censura di indeterminatezza delle fattispecie - che accomuna le diverse censure proposte - cosi' come appare formulata nelle ordinanze di rimessione, non riguarda infatti i tipi di comportamento descritti nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. e connotati dalla violazione di specifiche norme di legge e di regolamenti, ma solo le condotte caratterizzate da elementi, individuati dalla interpretazione corrente riconosciuta come "diritto vivente", e ad avviso dei giudici 'a quibus' di incerta definizione (come la generica antigiuridicita', il contrasto con i fini istituzionali e l'eccesso di potere) che in seguito alle modifiche apportate all'articolo 'de quo' dalla legge n. 234 del 1997, non possono piu' ritenersi previste come reati. Con la conseguenza che la contestata norma incriminatrice, nella parte a cui si riferiscono i dubbi di legittimita' costituzionale, risulta inapplicabile, in forza dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. - per cui "nessuno puo' essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato" -, nei processi di provenienza. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 1 legge 234/1997
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - NUOVA FORMULAZIONE - LAMENTATA DELIMITAZIONE DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - DEDOTTA ESCLUSIONE DI COMPORTAMENTI FORMALMENTE OSSERVANTI LE NORME AMMINISTRATIVE MA SOSTANZIALMENTE ELUSIVI O IN FRODE ALLA LEGGE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI DI EGUALE GRAVITA' - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIAFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO "NULLUM CRIMEN, NULLA PENA SINE LEGE" - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997 n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale) - che, limitando la punibilita' alle condotte di abuso commesse in violazione di norme di legge o di regolamento o in violazione di obblighi di astensione, che procurino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali all'agente o a terzi, ovvero rechino intenzionalmente ingiusto danno ad altri, lascerebbe sguarnite di sanzione penale condotte altrettanto o piu' gravemente riprovevoli dal punto di vista sociale - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto - posto che e' principio essenziale in campo penale, e garanzia fondamentale della persona, che non si possa addebitare a titolo di reato alcuna condotta diversa ed ulteriore rispetto a quelle in tal senso esplicitamente qualificate da una legge in vigore al momento della commissione del fatto (art. 25, comma secondo, Cost.); che solo il legislatore puo' dunque, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonche' stabilire qualita' e quantita' delle relative pene edittali, secondo il principio "nullum crimen, nulla pena sine lege", cui si riconducono sia la riserva di legge vigente in materia penale, sia il principio di determinatezza delle fattispecie penali, sia il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici; e che, al di fuori dei confini delle fattispecie di reato, come definiti dalla legge, riprende vigore il generale divieto di incriminazione, anche la' dove siano configurabili altre ipotesi di illecito e di responsabilita' non sanzionate penalmente - l'eventuale addebito al legislatore di aver omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non puo', in linea di principio, tradursi in una censura di illegittimita' costituzionale della legge, e tantomeno in una richiesta di "addizione" alla medesima mediante una pronuncia della Corte costituzionale; ed in quanto le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono nella (eventuale) tutela penale, ben potendo, invece, essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni, l'incriminazione costituendo una "extrema ratio", cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la insufficienza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela. - S. nn. 226/1983, 49/1985, 364/1988, 487/1989, 282/1990, 411/1995, 317/1996; O. nn. 288/1996, 355/1997. red.: S. Di Palma
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO D'UFFICIO - NUOVA FORMULAZIONE DELLA NORMA A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LEGGE 6 LUGLIO 1997, N. 234 - LAMENTATA DELIMITAZIONE DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE DI COMPORTAMENTI RITENUTI MERITEVOLI DI SANZIONE PENALE GIUSTA LA DISCIPLINA PREVIGENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI L'AMNISTIA O L'INDULTO POSSONO ESSERE DELIBERATI SOLO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI DI CIASCUNA CAMERA - RIDEFINIZIONE DEL REATO IN VIA STABILE - ESTRANEITA' DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE INVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 79 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della l. n. 234 del 1997, in quanto il legislatore ha ridefinito in senso piu' restrittivo la fattispecie dell'abuso di ufficio, tenendo anche conto dei dubbi di insufficiente determinatezza che venivano sollevati sulla fattispecie descritta nel testo previgente, in via stabile e non gia' in vista di una eccezionale cancellazione di reati gia' commessi in un determinato periodo di tempo, sicche' siffatta scelta non ha nulla a che vedere con una amnistia, mascherata o meno. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 1 legge 234/1997
REATO IN GENERE - ABUSO D'UFFICIO - RITENUTA INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, SECONDO COMMA,; 25, SECONDO COMMA, E 97, PRIMO COMMA, COST. - MUTAMENTO DEL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO SOPRAVVENUTO DOPO LA PROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dello 'ius superveniens'. (Nella specie, dopo la proposizione delle questioni, e' sopravvenuta la legge 16 luglio 1997, n. 234 - recante: "Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli, 289, 416 e 555 del codice di procedura penale" -, il cui art. 1 ha sostituito interamente il testo dell'art. 323 del codice penale). red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 13 legge 86/1990
REATO IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LEGGE DI RIFORMA - CONSEGUENZE DELL'APPLICAZIONE DI ESSA A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI - PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO DI FAVORE (NON PUNIBILITA') PER LA ABROGATA FATTISPECIE (DAL GIUDICE A QUO RITENUTA PIU' GRAVE) DELL'INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO, RISPETTO A QUELLA, DELL'ABUSO INNOMINATO DI UFFICIO, PER LA QUALE PERSISTE LA PUNIBILITA' - LAMENTATA MANCANZA DI UNA ESPRESSA DISPOSIZIONE TRANSITORIA - NON NECESSITA' DELLA STESSA - NON ARBITRARIETA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' da escludere che nella modifica degli artt. 323 e 324 cod. pen., da parte degli artt. 13 e 20, in combinato disposto, della legge 26 aprile 1990, n. 86, alla sancita abrogazione della fattispecie dell'interesse privato in atti di ufficio, conseguente alla piu' complessa ed articolata repressione dell'abuso di ufficio - assurto da ipotesi residuale a fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni soggetive ed oggettive - fosse necessario porre riparo, riguardo ai fatti commessi prima della nuova legge, come richiesto nel caso dal giudice a quo, con una espressa disciplina transitoria. Ed e' quindi incensurabile, in quanto sicuramente non arbitraria, la scelta di non prevederla, adottata in proposito dal legislatore. In via interpretativa, peraltro, la predetta disciplina risulta individuata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ormai consolidata, anche a seguito di decisione delle Sezioni unite, nel senso di ritenere operanti i principi disciplinanti la successione della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilita' dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, "quoad poenam", norma piu' favorevole. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 324 Codice penaleart. 13 legge 86/1990art. 20 legge 86/1990
REATO IN GENERE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO E ABUSO INNOMINATO D'UFFICIO - INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA PRIMA FATTISPECIE CRIMINOSA E MODIFICAZIONE DELLA SECONDA A SEGUITO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI RIFORMA DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSEGUENZE NELLE IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE A FATTI ANTERIORMENTE COMMESSI: PREVISONE DI UN TRATTAMENTO DI FAVORE (NON PUNIBILITA') PER FATTISPECIE DI PIU' GRAVE RILEVANZA PENALE (QUALE L'INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO) RISPETTO AD ALTRE (QUALE L'ABUSO IN ATTI D'UFFICIO) PER LE QUALI PERSISTE LA PUNIBILITA' - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Questione manifestamente inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce.
Riguarda ancheart. 20 legge 86/1990art. 324 Codice penaleart. 13 legge 86/1990
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI CONNESSI - A) SCELTA TRA CONNESSIONE PROBATORIA E PREGIUDIZIALITA' - DISCREZIONALE VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI UNO DEI PROCEDIMENTI - B) SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA'- CONNESSIONE PROBATORIA - OPERATIVITA' - CONDIZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La pronunzia della Corte con la quale e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' di una questione di costituzionalita' per difetto di legittimazione del giudice rimettente, ha contenuto decisorio e determina in radice (art. 137 Cost.) l'impossibilita' da parte della stessa autorita' di riproporre la medesima questione, a causa della rilevata carenza di poteri decisori. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 323 c.p., 18, 45 n. 4 e 46 cod. proc. pen., denunziati - per violazione degli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, Cost., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialita' e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialita', la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possano essere riuniti. - cfr. O.n. 60/1987.
Riguarda ancher.d. 1399/1930art. 46 r.d. 1399/1930art. 18 r.d. 1399/1930
RESPONSABILITA' PENALE - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - FINALITA' - NON VIOLA L'ART. 25, 2^ COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) in riferimento agli artt. 25, 2x comma, e 3 della Costituzione. L'art. 323 cod. pen. corrisponde all'intento di reprimere quei comportamenti dei pubblici ufficiali che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un titolo specifico di reato e, contemporaneamente, da' sufficiente garanzia che il pubblico ufficiale sia al coperto dalla possibilita' di arbitrarie applicazioni della legge penale. Infatti il reato consiste nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere inerente all'ufficio che si concreti in un atto o in un comportamento illegittimo posto in essere con dolo. Non e' rilevante che per determinare in concreto la esistenza del reato sia necessario prendere in esame l'eventuale violazione di norme non contenute in leggi penali.
EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - INTERPRETAZIONE. RESPONSABILITA' PENALE - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - LIMITAZIONE AL PUBBLICO UFFICIALE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.
Il principio di uguaglianza consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse. Il giudizio sulla parita' o diversita' delle situazioni spetta insindacabilmente al legislatore, nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali. Non contrasta con il criterio della ragionevolezza o con i principi costituzionali l'avere collegato la responsabilita' penale prevista dall'art. 323 cod. pen. con la qualita' di pubblico ufficiale, senza estenderla alla diversa situazione giuridica dell'incaricato di pubblico servizio.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Riguarda ancheart. 23 d.l. 76/2020
Riguarda ancheart. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 2 legge 6/2002art. 314 Codice penale
Riguarda ancheart. 1 legge 234/1997