Art. 330 c.p.Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

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[1]I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualita' di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', i quali, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', sono puniti con la reclusione fino a due anni.

[2]I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

[3]Le pene sono aumentate, se il fatto:

[4]1° e' commesso per fine politico;

[5]2° ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 4 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art330 · fonte su Normattiva