Art. 330 c.p.Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

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[1]I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualita' di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', i quali, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', sono puniti con la reclusione fino a due anni. 36

[2]I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

[3]Le pene sono aumentate, se il fatto:

[4]1° e' commesso per fine politico;

[5]2° ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332

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Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Testo vigente dal 4 giugno 1966 al 27 marzo 1969 · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art330 · fonte su Normattiva