Art. 336 c.p. — Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
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[1]Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
[2]La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva