Art. 343 c.p.Oltraggio a un magistrato in udienza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1999 al 10 agosto 2019. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza ((e' punito con la reclusione fino a tre anni)).

[2]La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

[3]Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo vigente dal 13 luglio 1999 al 10 agosto 2019 · versione 170 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art343 · fonte su Normattiva