Art. 357 c.p.Nozione del pubblico ufficiale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

[2]1° gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

[3]2° ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art357 · fonte su Normattiva