Art. 357 c.p.Nozione del pubblico ufficiale

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[1]((Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

[2]Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi)).

Testo vigente dal 12 maggio 1990 al 17 marzo 1992 · versione 124 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art357 · fonte su Normattiva