Art. 358 c.p.Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

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[1]Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:

[2]1° gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio;

[3]2° ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 12 maggio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art358 · fonte su Normattiva