Art. 377 c.p.Intralcio alla giustizia

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[1]Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' a un testimone, perito o interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 372 e 373, ridotte dalla meta' ai due terzi.

[2]La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.

[3]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art377 · fonte su Normattiva