Art. 377 c.p. — Intralcio alla giustizia
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[1]Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero ((alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata)) a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, ((371-ter,)) 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.
[2]La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
[3]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 18 gennaio 2001 al 12 aprile 2006 · versione 179 su Normattiva