Art. 377 c.p. — Intralcio alla giustizia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 2006 al 13 ottobre 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.
[2]La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
[3]((Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.)) 208 ((Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339)).
[4]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo 2006, n. 146
208La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Testo vigente dal 12 aprile 2006 al 13 ottobre 2011 · versione 213 su Normattiva