Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Causa di non punibilità - Reato di favoreggiamento personale - Dichiarazioni non veritiere rese da imputati alla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa - Inapplicabilità della ritrattazione, come causa di non punibilità - Prospettata, irragionevole, difformità di disciplina, rispetto alle informazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega - Questione già oggetto di esame - Carenza di argomenti o profili nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, abbia reso dichiarazioni false o reticenti. Infatti - posto che non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni rese nel processo penale, sicché deve riconoscersi in materia un'ampia discrezionalità del legislatore - la sentenza n. 424 del 2000, pronunciandosi su questione analoga, ha già escluso irrazionali contraddizioni tra la disciplina censurata e la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria che agisca su delega di questi, per le quali, invece, la causa di non punibilità, in caso di ritrattazione, è prevista. - V. citata sentenza n. 101/1999 con la quale è stata estesa la causa di non punibilità della ritrattazione alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega del p.m.
Riguarda ancheart. 351 Codice di procedura penaleart. 371-bis Codice penaleart. 372 Codice penaleart. 376 Codice penaleart. 370 Codice di procedura penale
Processo penale - Favoreggiamento personale - Procedimento a carico di persona imputata del reato per aver reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero - Mancata previsione della sospensione del procedimento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla diversa previsione nel caso di false informazioni fornite al pubblico ministero - Non comparibilita' dei due reati presi a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle indagini. Infatti la disciplina di cui all'art. 371-bis, in tema di sospensione necessaria, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio di cui all'art. 2 cod. proc. pen., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 cod. proc. pen., a causa della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie (le false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria sono soltanto una delle modalità con cui può essere concretamente commesso il delitto di favoreggiamento). - Sulla estensibilità della ritrattazione, quale causa di non punibilità, anche ai rei del delitto di cui all'art. 376 cod. proc. pen., si veda la sentenza n. 101/1999. - Sulla inconferenza, rispetto alla questione decisa, del richiamo alla sentenza n. 101/1999, v. sentenza n. 424/2000. - Sul generale principio della facoltatività della sospensione del procedimento, si veda la sentenza n. 208/1994. - Sulla identità di 'ratio' quale presupposto necessario per l'estensione analogica, si vedano le sentenze nn. 298 e 272/1994, nn. 383 e 283/1992, nonché le ordinanze nn. 484 e 140/1994. M.R.
sentenza 22/2001massima n. 26027 Riguarda ancheart. 371-bis Codice penale
REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - ESIMENTE DELLA RITRATTAZIONE - APPLICABILITA' DELLA STESSA AL REATO DI FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO MA NON, INVECE, AL REATO DI FAVOREGGIAMENTO COMMESSO MEDIANTE FALSE O RETICENTI DICHIARAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESTRANEITA' DEL REATO IN QUESTIONE ALLE IMPUTAZIONI OGGETTO DEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - IMPOSSIBILITA' DI RITENERE LA QUESTIONE RILEVANTE SOL PERCHE' IN TALE GIUDIZIO SI DISCUTE SULLA UTILIZZABILITA' DI DICHIARAZIONI RESE DA UN NON IMPUTATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 376 cod. pen., impugnato - in relazione all'art. 378 cod. pen. - nella parte in cui non estende anche al delitto di favoreggiamento personale commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, la speciale causa di non punibilita' della ritrattazione riconosciuta invece in ordine al delitto (previsto dall'art. 371-bis cod. pen.) di false informazioni al pubblico ministero. Invero - a parte che, alla stregua del criterio di determinazione della competenza per materia secondo il limite edittale di pena (artt. 6 e 7 cod. proc. pen.) il favoreggiamento personale non rientra tra i delitti di cui il Tribunale rimettente puo' conoscere - sta di fatto che la possibilita' giuridica di ritrattare che si richiede di riconoscere in favore di chi sia imputato del reato di favoreggiamento personale, non potrebbe evidentemente spiegare alcun effetto sull'esito del giudizio di merito, che non concerne quel titolo di reato ne' un suo eventuale autore. Ne', a dimostrazione della rilevanza della sollevata questione, puo' trarsi valido argomento dalla incidenza della stessa - secondo la motivazione addotta sul punto dalla ordinanza di rimessione - sulla utilizzabilita' o meno, ai fini delle contestazioni, di un verbale di informazioni rese alla polizia giudiziaria da un soggetto, che peraltro neppure risulta se, e davanti a quale giudice, abbia assunto, allo stato, la veste di imputato del reato 'de quo', condizione minima, questa, per poter discutere, in concreto, della inapplicabilita' della reclamata esimente. - Sulla non fondatezza (in riferimento all'art. 3 Cost.) e la manifesta infondatezza (in relazione all'art. 24 Cost.) di analoga questione, proposta sulla mancata estensione dell'esimente al reato di favoreggiamento, ma in relazione alla riconosciuta applicabilita' della stessa al reato di falsa testimonianza, S. n. 228/1982. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 376 Codice penale
REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - CAUSE DI NON PUNIBILITA': ART. 384, COMMA PRIMO, COD. PEN. - PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA ESTENSIONE AL CONVIVENTE DI FATTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA RISPETTO A QUELLA PREVISTA DALL'ART. 199 COD. PROC. PEN. - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita' prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessita' di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.: sia perche' (con riferimento al principio di ragionevolezza) la questione stessa, mirando ad una decisione additiva, implica l'esercizio di potesta' discrezionali riservate al legislatore; sia perche' - sotto il profilo della denunziata irrazionalita' della disposizione in relazione all'art. 199 cod. proc. pen. (che estende la facolta' di astensione dalla testimonianza, "limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale", dai prossimi congiunti a chi "pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso": comma 3, lett. b) - la questione medesima, relativa alla causa di non punibilita' prevista dal primo comma dell'art. 384 cod. pen., se riferita alla fattispecie prefigurata dall'art. 199, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., assume distinti contenuto ad oggetto, idonei a fondare una diversa questione di legittimita' costituzionale, peraltro non proposta. - S. nn. 179/1976, 241/1983, 237/1986, 404/1988, 1063/1988, 559/1989, 32/1992, 267/1992 e 385/1992; O. n. 475/1987. red.: S. Di Palma
sentenza 8/1996massima n. 22084 Riguarda ancheart. 307 Codice penaleart. 384 Codice penaleart. 199 Codice di procedura penale
REATO IN GENERE - DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - CAUSE DI NON PUNIBILITA': ART. 384, COMMA 1, COD. PEN. - PROSSIMI CONGIUNTI - OMESSA ESTENSIONE AL CONVIVENTE DI FATTO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 29 COST. - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 29 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita' prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessita' di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore - in quanto la valutazione, differenziatrice del rapporto di convivenza di fatto rispetto al vincolo coniugale, operata dall'art. 29, in quanto punto di vista di principio assunto dalla Costituzione, costituisce criterio vincolante di comprensione e classificazione, e quindi di assimilazione o differenziazione, dei relativi fatti sociali giuridicamente rilevanti. - S. nn. 45/1980, 237/1986, 404/1988, 423/1988, 310/1989. red.: S. Di Palma
sentenza 8/1996massima n. 22085 Riguarda ancheart. 307 Codice penaleart. 384 Codice penale
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - INEFFICACIA DI ESIMENTE DELLA RITRATTAZIONE - FALSA TESTIMONIANZA - EFFICACIA DI ESIMENTE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE DEL CONTRASTO CON L'ART.3 COST..
Mentre nella falsa testimonianza il legislatore da` rilievo di esimente alla ritrattazione, nell'intento di conseguire la giusta definizione del procedimento principale, analogo rilievo non viene ragionevolmente conferito alla ritrattazione nel favoreggiamento personale, in cui le false dichiarazioni del favoreggiatore, nonostante la successiva ritrattazione, hanno gia` costituito intralcio all'indagine. Ne` all'identificazione del fine evidenziato e` di ostacolo la circostanza che la giurisprudenza ravvisi il reato di falsa testimonianza in luogo di quello di favoreggiamento, nel caso di mendaci dichiarazioni fiancheggiatrici rese all'autorita` giudiziaria, poiche` non compete alla Corte stabilire se in tale ipotesi ricorra il concorso formale di reati o quello apparente di norme incriminatrici. Conseguentemente non e` fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 376 c.p. nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione per il solo reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e non anche per quello di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
Riguarda ancheart. 376 Codice penaleart. 372 Codice penale