Art. 519 c.p.Della violenza carnale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

[2]Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

[3]1° non ha compiuto gli anni quattordici;

[4]2° non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

[5]3° e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;

[6]4° e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art519 · fonte su Normattiva