Art. 542 c.p.Querela dell'offeso

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[1]I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

[2]La querela proposta e' irrevocabile.

[3]Si procede tuttavia d'ufficio:

[4]1° se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

[5]2° se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art542 · fonte su Normattiva