Art. 548 c.p.Istigazione all'aborto

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Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 6 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art548 · fonte su Normattiva