Art. 590 c.p.Lesioni personali colpose

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 7 giugno 1966. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

[2]Se la lesione e' grave, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duemila a diecimila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire cinquemila a ventimila.

[3]Nel caso di lesione di piu' persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 81; ma la pena della reclusione non puo', in complesso, superare anni cinque.

[4]Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 7 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art590 · fonte su Normattiva