Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reato in genere - Lesioni colpose - Reato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Procedibilità a querela anziché di ufficio - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al delitto di lesioni colpose commesso con violazione di norme a tutela del lavoro, nonché lesione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 590 del codice penale, e dell'art. 345, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui è prevista la procedibilità a querela, anziché d’ufficio, del delitto di lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Infatti, la scelta del regime di procedibilità deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità, per cui la perseguibilità d'ufficio del delitto di lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai casi di lesioni gravi e gravissime) si risolve in un'opzione di politica legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale. Quanto al supposto contrasto con l'art. 112 della Costituzione, l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che l'ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa e tale principio non può non valere, ed 'a fortiori', per le condizioni di procedibilità legate, come la querela, a manifestazioni di volontà della persona offesa: questi ultimi istituti, infatti, non trasformano detto esercizio in facoltativo, né escludono la posizione di assoggettamento del pubblico ministero al principio di legalità processuale. - Sulla discrezionalità ed i limiti del legislatore circa la scelta del regime di procedibilità dell’azione penale (giurisprudenza costante), v., citate, 'ex plurimis', sentenza n. 274/1997, ordinanze n. 91/2001 e n.354/1999, nonché, riguardo alla perseguibilità a querela delle lesioni gravi, ordinanza n. 204/1998. - Sulla possibilità di prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell’azione penale da parte del pubblico ministero, v. sentenze, citate, n. 114/1982, n. 104/1974, n. 105/1967.
Riguarda ancheart. 345 Codice di procedura penale
REATO IN GENERE - LESIONI PERSONALI - PROCEDIBILITA' - CONDIZIONI - QUERELA DI PARTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ART. 92, CHE SOSTITUISCE L'ART. 590, ULTIMO COMMA, COD. PEN. - COST., ARTT. 2, 3, 32.
La scelta del modo di procedibilita` dei reati deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, insindaca- bili quindi nel giudizio di costituzionalita`. Al riguardo,concor- rono a spiegare l'istituto della querela sia l'interesse pubblico sia l'interesse privato: la scelta di tale modo di procedibilita`, in casi in cui pure e` innegabile la presenza dell'interesse della generalita`, e`, infatti, perche` il legislatore nella tenuita` del- l'interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica cri- minale e di opportunita`, rendere rilevante, come presupposto della perseguibilita` del reato, la volonta` del privato. Svariate, peraltro, sono le ragioni della scelta stessa,riguardando soltan- to poche ipotesi l'intento del legislatore di evitare lo stre- pitus fori. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legit- timita` costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., concernente il reato di lesioni personali colpose - perseguibile a querela dell'offeso - denunziato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.).
Riguarda ancheart. 92 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE - REVOCA DA PARTE DELL'A.G.O., IN DIPENDENZA DI LESIONI COLPOSE - PRECLUSIONE IN CASO DI MANCANZA DI QUERELA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI GIUDIZI A QUIBUS - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di guida, soltanto a querela di parte; e degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilita' a querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime; questioni sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., e in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 32 Cost., in quanto, per effetto delle suddette disposizioni, il giudice non potrebbe sospendere ne' revocare la patente se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa: essendo la questione stessa irrilevante nei giudizi a quibus nei quali (come emerge dalle ordinanze di rinvio o dagli atti di causa) la querela risulta ritualmente presentata e non rimessa. - O. nn. 302/1984; 27 e 111/1985.
Riguarda ancheart. 91 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.art. 92 legge 689/1981
CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - CONDIZIONI - QUERELA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, per palese difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada), nella parte in cui dispongono che il giudice non puo' sospendere ne' revocare la patente di guida se non quando sia stata presentata querela da parte della persona offesa, in quanto nell'ordinanza di rimessione lo stesso giudice a quo da' atto che la querela e' stata in effetti ritualmente presentata.
sentenza 27/1985massima n. 10706 CIRCOLAZIONE STRADALE - LESIONI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - PROCEDIBILITA' SOLO A QUERELA DI PARTE - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CARENZA ASSOLUTA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui prevedono che, nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, il giudice possa procedere e disporre la sospensione o la revoca della patente soltanto a querela della persona offesa, posto che nel caso di specie la procedibilita' era gia' imposta dalla presenza della querela. - O. n. 302/1984.
Riguarda ancheart. 91 Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
LESIONI PERSONALI - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' - QUERELA DELLA PARTE OFFESA - LIMITAZIONE ALL'IPOTESI DI LESIONI LIEVI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICA DELLA NORMA IMPUGNATA - PROCEDIBILITA' A QUERELA PER TUTTE LE IPOTESI DI LESIONI, SALVO I CASI PREVISTI NEL PRIMO E NEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ART. 590 COD. PEN. E, LIMITATAMENTE AI FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO E RELATIVE ALL'IGIENE DEL LAVORO O CHE ABBIANO DETERMINATO UNA MALATTIA PROFESSIONALE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 590, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui condiziona la procedibilita' del reato di lesioni colpose alla querela della persona offesa solo nell'ipotesi di lesioni personali lievi, essendo sopraggiunta nelle more del giudizio la legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 92 ha modificato la disposizione denunziata, nel senso di richiedere la procedibilita' a querela per tutte le ipotesi di lesioni, salvi i casi previsti nel primo e nel secondo capoverso dello stesso art. 590 e limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e relative all'igiene del lavoro e che abbiano determinato una malattia professionale, sicche' e' necessario che si proceda ad un nuovo esame della rilevanza della detta questione.