Art. 635-bis c.p.Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

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[1]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio)).

Testo vigente dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016 · versione 216 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art635bis · fonte su Normattiva