Art. 635-bis c.p. — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016. Leggi il testo vigente →
[1]((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio)).
Testo vigente dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016 · versione 216 su Normattiva