Art. 635-bis c.p. — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
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[1]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.))
Testo vigente dal 6 febbraio 2016 al 17 luglio 2024 · versione 267 su Normattiva