Art. 635-bis c.p. — Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
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[1]((Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Se ricorre una o piu' delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni)).
Testo vigente dal 14 gennaio 1994 al 5 aprile 2008 · versione 143 su Normattiva