Art. 646 c.p.Appropriazione indebita

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[1]Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

[2]Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

[3]Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 61.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 9 maggio 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art646 · fonte su Normattiva