Art. 646 c.p.Appropriazione indebita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 2018 al 31 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

[2]Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36)).

Testo vigente dal 9 maggio 2018 al 31 gennaio 2019 · versione 292 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art646 · fonte su Normattiva