Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati e pene - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limiti - Scelte non arbitrarie e proporzionate al fine perseguito - Controllo spettante alla Corte costituzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale del trattamento sanzionatorio del delitto di appropriazione indebita, relativamente al minimo edittale, costituito dalla reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni»). (Classif. 210048).
L’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale ad arbitrio. (Precedenti: S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898).Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti da quest’ultimo non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. Il controllo sul rispetto di tali limiti spetta alla Corte costituzionale, che è tenuta a esercitarlo con tanta maggiore attenzione, quanto più la legge incida sui diritti fondamentali della persona; il che paradigmaticamente accade rispetto alle leggi penali, che sono sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari.Il canone di coerenza dell’ordinamento nel campo delle norme del diritto è l’espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall’art. 3 Cost. (Precedente: S. 204/1982).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 646, primo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, innalza, con la novella indicata, fino a quarantotto volte il minimo originario, restando del tutto oscura la ragione che ha indotto il legislatore a una scelta così aspra; e ciò a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato. Inoltre, per effetto dell’innalzamento del limite edittale minimo il trattamento sanzionatorio dell’appropriazione indebita finisce oggi per essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi quali tertia comparationis dal rimettente. Simili sperequazioni sanzionatorie pongono seriamente in discussione il canone della coerenza tra le norme; e ciò proprio in un settore dell’ordinamento così delicato, per lo speciale rilievo costituzionale degli interessi in gioco, come il sistema penale. Accertata la violazione dei parametri costituzionali la reductio ad legitimitatem esige la sola ablazione del minimo, che determina la riespansione della regola generale di cui all’art. 23 cod. pen., al contempo, questa soluzione consentirà al legislatore di valutare se intervenire, nell’esercizio della sua discrezionalità, equiparando la pena minima per l’appropriazione indebita alla medesima soglia oggi stabilita per il furto e la truffa, ovvero stabilendone una diversa durata, tenendo conto del suo peculiare disvalore, e comunque entro i limiti dettati dal principio di proporzionalità tra gravità del reato e severità della pena).
sentenza 46/2024massima n. 46029 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019
Reati e pene - Procedibilità dei reati - Appropriazione indebita - Procedibilità d'ufficio in caso di ricorrenza delle circostanze indicate nel numero 11 dell'art. 61 cod. pen. - Asserita, irragionevole, disparita' di trattamento di fattispecie analoghe, a fronte della perseguibilità a querela del furto aggravato (a seguito della legge 25 giugno 1999, n. 205) - Legittimo esercizio della discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il delitto di appropriazione indebita, prevede la procedibilità d'ufficio qualora concorra alcuna delle circostanze indicate dal numero 11 dell'art. 61 cod. pen.. Infatti la scelta del modo di procedibilità dei reati rientra nella piena discrezionalità legislativa, né è irragionevole prevedere la perseguibilità d'ufficio per reati meno gravi rispetto ad altri, perseguibili a querela. - Sulla discrezionalità legislativa nella scelta del modo di perseguire i reati, si veda l'ordinanza n. 354/1999. - Sulla assenza di relazioni tra perseguibilità d'ufficio e gravità del reato, si vedano le ordinanze n. 27/1971 e n. 294/1987. M.R.
sentenza 91/2001massima n. 26131 REATO IN GENERE - APPROPRIAZIONE INDEBITA - PROCEDIBILITA' DI UFFICIO IN CASO DI RICORRENZA DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 61, N. 11, COD. PEN. (NELLA SPECIE: PER ABUSO DI RELAZIONE DI PRESTAZIONE D'OPERA) - PROSPETTATA VIOLAZIONE, IN CENSURE PROPOSTE, IN VIA PRINCIPALE, RIGUARDO AGLI EFFETTI, NEL CASO, DELLA SUDDETTA AGGRAVANTE, E, IN VIA SUBORDINATA, RIGUARDO ALLA IMPOSSIBILITA' DI ESCLUDERLA, A TALI EFFETTI, IN BASE A GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo al reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. proc. pen.) in via principale, per la previsione, in caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. (nella specie, per abuso di relazione di prestazione d'opera), della procedibilita' di ufficio, e, in via subordinata, per la impossibilita', ai fini della esclusione della procedibilita' di ufficio, di far luogo a giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., in caso di concorso della suddetta aggravante con eventuali circostanze attenuanti. Ribaditi i principi - affermati dalla Corte costituzionale anche con specifico riguardo alla perseguibilita' a querela, costituente nel nostro ordinamento una deroga alla obbligatorieta' dell'azione penale - secondo cui la scelta dei modi di procedibilita' coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, e sindacabili in sede di giudizio di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita', va infatti considerato che tale irrazionalita', o arbitrarieta', non e' ravvisabile nelle scelte legislative oggetto delle formulate censure: non nella prima - in quanto l'interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, numero 11, cod. pen., assume indubbiamente un disvalore sociale particolare - ne' nella seconda, operata peraltro non nella disposizione impugnata ma nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze. - Sui principi richiamati, v. S. nn. 274/1997, 7/1987 e 216/1974, e O. nn. 204/1988 e 294/1987.