Art. 646 c.p.Appropriazione indebita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 gennaio 2019 al 28 marzo 2024. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.294

[2]Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

[3]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 2019, n. 3

294

La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»".

Testo vigente dal 31 gennaio 2019 al 28 marzo 2024 · versione 297 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art646 · fonte su Normattiva