Art. 666 c.p.Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

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[1]Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

[2]Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, la pena e' dell'arresto fino a un mese.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 23 aprile 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art666 · fonte su Normattiva