Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Reati e pene – Concorso di circostanze – Attenuanti connesse al ravvedimento post delictum – Finalità – Incentivo alla collaborazione – Divieto assoluto di prevalenza sull’aggravante della recidiva reiterata – Conseguente esclusione della possibilità di applicare la relativa diminuzione di pena – Irragionevole neutralizzazione della ratio premiale di tali attenuanti e totale disconoscimento della condotta del reo successiva al reato, quale indice della sua personalità e capacità a delinquere (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante ad effetto speciale della collaborazione prevista per il reato di furto sulla recidiva reiterata). (Classif. 210012).
Il divieto assoluto di operare la diminuzione di pena prevista per attenuanti connesse al ravvedimento post delictum del reo, in presenza di recidiva reiterata, frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento di tali circostanze, perché fa venire meno l’incentivo sul quale lo stesso legislatore ha fatto affidamento per stimolare l’attività collaborativa, disconoscendo al contempo la condotta del reo contemporanea o susseguente al reato, quale indice della sua personalità e capacità a delinquere. (Precedenti: S. 201/2023 - mass. 45852; S. 74/2016 - mass. 38813).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione del reo di cui all’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. L’attenuante ad effetto speciale prevista per il furto dall’art. 625-bis – introdotta dalla legge n. 128 del 2001 e rimasta inalterata anche dopo gli interventi legislativi che hanno aggravato il trattamento sanzionatorio di tale reato – è finalizzata ad incentivare, tramite una consistente riduzione di pena, il ravvedimento del reo, quale strumento anch’esso rivolto sia alla protezione dei beni giuridici coinvolti che alla prevenzione e repressione dei reati. La ratio incentivante di tale disposizione – che contribuisce all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria divenuta nel tempo certamente severa – è tuttavia sterilizzata dal divieto censurato dal Tribunale di Perugia che, accordando una rilevanza insuperabile alla recidiva reiterata ed escludendo ogni incidenza della collaborazione sulla determinazione in concreto della pena, finisce irragionevolmente per compromettere il raggiungimento di tale obiettivo in contrasto con la stessa intenzione del legislatore e senza alcuna considerazione dei rischi che la collaborazione comporta per il distacco dell’autore dall’ambiente criminoso, così vanificando anche la finalità rieducativa della pena, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato).
sentenza 56/2025massima n. 46776 Reati e pene - Concorso di circostanze - Divieto di prevalenza di circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata - Effetti - Possibile alterazione dell'equilibrio costituzionalmente imposto sulla strutturazione della responsabilità penale - Condizioni - Esclusione, in ragione del "diritto penale del fatto", della prevalenza di aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosità dell'agente sul fatto oggettivo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024, sull'aggravante della recidiva reiterata). (Classif. 210012).
Il divieto di prevalenza di varie circostanze attenuanti specificamente individuate – quali quelle espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva ovvero inerenti alla persona del colpevole o attinenti alla collaborazione del reo post delictum – sulla recidiva reiterata è costituzionalmente illegittimo ove determini un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti: S. 56/2025 - mass. 47776; S. 201/2023 - mass. 45852; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 – mass. 45820; S. 94/2023 – mass. 45533; S. 143/2021 – mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711).La centralità del fatto oggettivo rispetto alla qualità soggettiva del colpevole, nella prospettiva di un “diritto penale del fatto”, conduce a escludere che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosità dell’agente possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli nel giudizio di comparazione prevalenti rispetto al fatto oggettivo: pertanto, la recidiva reiterata, riflettendo i due citati aspetti della colpevolezza o pericolosità dell’agente e operando su un piano strettamente soggettivo, non può assumere un rilievo comparativamente prevalente rispetto al fatto oggettivo. (Precedenti: S. 56/2025; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39666; S. 251/2012 - mass. 36711).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata. La disposizione, censurata dai GUP dei Tribunali di Sassari e di Cagliari e della Corte di cassazione, prima sez. pen., vanifica irragionevolmente la funzione di “valvola di sicurezza” che è alla radice della citata addizione; inoltre, impedendo al giudice di applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell’offensività della condotta, viola anche il principio di eguaglianza. A fronte di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, l’impossibilità per il giudice di ritenere prevalente l’attenuante in parola contraddice anche i principi di individualizzazione della pena, che richiede di tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, e della finalità rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del legislatore nell’individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto; né risulta compatibile, infine, con il principio di proporzionalità della pena, idonea a tendere alla rieducazione del condannato, implicando lo stesso un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione e offesa). (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46778; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 68/2012 - mass. 36174).
Reati e pene - Concorso di circostanze - Reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata - Violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché di offensività della condotta - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dalla Corte d’assise di Roma, sez. prima, applicato al sequestro estorsivo caratterizzato da una pena base di eccezionale rigore e da un ampio modello legale, viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto non consente al giudice, in presenza della recidiva reiterata, di adeguare la sanzione alla minore gravità del fatto concreto, valorizzando al massimo grado profili soggettivi dell’autore del reato (come, nella specie, la collaborazione processuale) e caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo, che non rientrano nella lieve entità del fatto (circostanza introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 e già sottratta alla sfera di operatività della disposizione censurata) e che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare. Il divieto in esame viola, inoltre, il principio di eguaglianza, essendo irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro, qualora a vantaggio di uno solo di essi ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; nonché il principio di individualizzazione della pena e quello di offensività, il quale esige che la pena sia sempre concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non utilizzata invece come misura di controllo della pericolosità sociale, quale rivelata dalle qualità personali del suo autore. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917, 46918, 46919; S. 197/2023 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 188/2023 - mass. 45840, 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174).
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di riesame del rimettente sull'incidenza delle sopravvenute modifiche - Conseguente restituzione degli atti (nel caso di specie: restituzione degli atti relativi alle questioni concernenti il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, e sul divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata). (Classif. 111011).
Alla luce del mutato contesto normativo a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti: O. 184/2020 - mass. 43308; O. 183/2020 - mass. 43344).(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Parma delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. Con la sentenza n. 117 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.; pertanto spetta al rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate).
Riguarda ancheart. 3 legge 251/2005
Reati e pene - Concorso di circostanze - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità e finalità rieducativa della pena - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 210012).
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Successivamente all’ordinanza di rimessione, la sentenza n. 117 del 2025, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qu dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., rendendo la questione priva di oggetto. (Precedenti: S. 117/2025 - mass. 46949; O. 35/2025 - mass. 46695).
Reati e pene - Concorso di circostanze - Necessità di assicurare una pena proporzionale alla rimproverabilità soggettiva e al disvalore oggettivo del fatto - Eccezionalità delle previsioni sanzionatorie rigide - In particolare: necessità che alla pena fissa edittale dell'ergastolo sia possibile applicare il regime del concorso di circostanze (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della previsione del codice penale che prevede l'automatico divieto di prevalenza, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale fissa dell'ergastolo, delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata). (Classif. 210012).
Il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44241; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274).In via di principio, previsioni sanzionatorie rigide non sono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, potendo esse essere giustificate solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478).In relazione ai delitti puniti con la pena edittale fissa dell’ergastolo – tra i quali sono ricompresi oltre il reato di strage “politica”, di devastazione e saccheggio, di cui all’art. 285 cod. pen., anche quelli di cui agli artt. 242 (Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano), 276 (Attentato contro il Presidente della Repubblica), 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 286 (Guerra civile) e 438 cod. pen. (Epidemia) – il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 311 cod. pen., specificamente prevista per i delitti contro la personalità dello Stato, e di ogni altra attenuante, comprese quelle generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., viola i principi di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), di offensività della condotta del reo (art. 25, secondo comma, Cost.) e della necessaria proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, Cost.), conseguendo da esso l’ergastolo quale unica ed indefettibile pena irrogabile, in conflitto con la tenuta costituzionale della pena perpetua, non rimediabile attraverso il sistema delle tutele riconosciute nella fase della espiazione della stessa. (Precedenti: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 26/1979 - mass. 13292; S. 104/1968 - mass. 2985; S. 67/1963 - mass. 1807).In tema di delitti di attentato, o c.d. a consumazione anticipata – qual è il delitto di strage politica – che puniscono condotte tese al perseguimento di un determinato risultato che, però, ai fini della punibilità non è necessario che si consegua in concreto, il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 311 cod. pen., specificamente prevista per i delitti contro la personalità dello Stato, e di ogni altra attenuante, comprese quelle generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., da cui consegue l’ergastolo quale unica pena irrogabile, non assicura l’applicazione di una pena proporzionata al fatto, sotto il profilo della «mobilità» della stessa, in quanto determina che la medesima pena sia irrogata in relazione ad atti, che pur integrando il delitto consumato, si differenziano sul piano oggettivo per condotte di più avanzato compimento dell’attività delittuosa. (Precedenti: S. 66/2023 - mass. 45432; S. 161/1997 - mass. 23281; S. 168/1994 - mass. 20540; S. 274/1983 - mass. 11632; S. 264/1974 - mass. 7499; S. 204/1974 - mass. 7373; O. 97/2021 - mass. 43874).La fissità della pena edittale dell’ergastolo, aggravata dal suo rigore per essere la sanzione più elevata in assoluto, in quanto perpetua al momento della sua irrogazione, e marcatamente più afflittiva rispetto a quella irrogabile per lo stesso reato circostanziato da una diminuente, richiede – per la tenuta costituzionale della pena stessa – che non sia precluso, in caso di recidiva reiterata, l’ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti del reato, le quali, se esclusive o ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti, comportano che alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione da venti a ventiquattro anni.Se il legislatore può sospendere l’applicazione dell’art. 69 cod. pen., togliendo al giudice il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti in un’ottica di inasprimento sanzionatorio, tale grave limitazione, in sé non illegittima, non può però accompagnarsi anche alla irrilevanza ex lege delle circostanze attenuanti. (Precedente: S. 88/2019 - mass. 42547).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. L’automatismo sanzionatorio introdotto dalla norma censurata dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sez. seconda, contrasta con il principio di ragionevolezza perché parifica situazioni personali e ipotesi di recidiva diverse. Inoltre la preclusione dell’accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l’applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato. Infine, poiché, a seguito di una precedente pronuncia costituzionale, non è più obbligatoria l’ipotesi più grave di recidiva, quella del quinto comma dell’art. 99 cod. pen., a maggior ragione non lo sono le altre previste dai commi precedenti e quindi al giudice è sempre consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione. Al contrario, la deroga al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, insita nel divieto censurato, determina una alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale, perché finisce per comportare l’applicazione di pene identiche per violazioni di rilievo penale marcatamente diverso. Per effetto di tale pronuncia il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio in caso di condanna di persona recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., imputata di uno dei delitti suddetti, può operare l’ordinario bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. e, quindi, può ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata, oppure equivalenti a quest’ultima, o finanche subvalenti rispetto ad essa). (Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 192/2007 - mass. 31375; S. 38/1985 - mass. 10726).
sentenza 94/2023massima n. 45533 Riguarda ancheart. 3 legge 251/2005
Reati e pene - Concorso di circostanze - Reati contro il patrimonio o che offendono anche il patrimonio - Divieto di prevalenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale sull'aggravante della recidiva reiterata - Violazione del principio di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. La particolare tenuità del danno patrimoniale determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il patrimonio, o anche il patrimonio, e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del reato, cui la pena – in un sistema orientato alla “colpevolezza per il fatto”, e non alla “colpa d’autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità – è chiamata a dare risposta; ciò tanto più in relazione a delitti – quali, nella specie, la rapina e l’estorsione – caratterizzati da un minimo edittale particolarmente elevato (cinque anni di reclusione), frutto di un progressivo inasprimento rispetto alle scelte originarie del codice, e tuttavia suscettibili di ricomprendere nella propria sfera applicativa anche fatti di modesta gravità sotto il profilo dell’entità del danno e delle modalità della condotta. Il divieto di prevalenza previsto dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Grosseto viola pertanto il principio di proporzionalità della pena perché, non consentendo al giudice di adeguare la sanzione al concreto disvalore del singolo fatto di reato, può comportare l’applicazione di una pena manifestamente sproporzionata per eccesso. (Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45595, 45597; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 56/2021; S. 251/2012 - mass. 36711).
Reati e pene - Concorso di circostanze - Delitto di autoriciclaggio - Circostanza attenuante della minore gravità del delitto presupposto (art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. nel testo anteriore alle modifiche introdotte nel 2021) - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata - Violazione dei principi di proporzionalità della pena e di offensività - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. – nella versione introdotta dall’art. 3, comma 3, della l. n. 186 del 2014 e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. n. 195 del 2021 – sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il legislatore – prevedendo per l’autoriciclaggio una pena dimezzata, tanto nel massimo quanto nel minimo, allorché il delitto presupposto sia di minore gravità, cioè quando è punito con pena inferiore a cinque anni – ha inteso differenziare nettamente il disvalore oggettivo di questa ipotesi rispetto alla fattispecie base, caratterizzata da un quadro sanzionatorio di notevole severità (da due a otto anni di reclusione), calibrato su fenomeni criminosi ben più gravi, anche per la loro dimensione offensiva del sistema economico, imprenditoriale e finanziario. L’intento legislativo è tuttavia frustrato dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze che – vincolando il giudice, in presenza della recidiva reiterata (statisticamente assai frequente allorché il reato presupposto sia, come nella specie, un furto), all’irrogazione di una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base – conduce a conseguenze sanzionatorie contrarie ai principi di proporzionalità della pena e di offensività, in quanto determina addirittura il raddoppio della pena minima, a parità di disvalore oggettivo del fatto, in considerazione dei soli precedenti penali dell’autore. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 94/2023 - mass. 45533).
Reati e pene - Concorso di circostanze - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope - Circostanza attenuante della collaborazione (art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990) - Divieto di prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto di prevalenza, stabilito dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Napoli, presenta profili di irragionevolezza intrinseca analoghi a quelli già evidenziati nella sentenza n. 74 del 2016 in relazione all’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del medesimo d.P.R. per il traffico di stupefacenti compiuto al di fuori di un contesto associativo. Al pari di quest’ultima, infatti, la circostanza in esame prevede, come incentivo alla collaborazione, la diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi, nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti; anche rispetto a questa attenuante, dunque, ed anzi a maggior ragione il divieto finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore, scoraggiando scelte collaborative da parte di soggetti intranei a sodalizi criminosi – spesso già condannati – il cui contributo è invece di grande importanza ai fini della scoperta dell’organigramma dell’associazione e delle sue attività delittuose. (Precedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 74/2016 - mass. 38813).
Prospettazione della questione incidentale - Plausibile motivazione del rimettente in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., prospettate in riferimento al divieto di prevalenza della diminuente di cui all'art.116, secondo comma, cod. pen. Il rimettente ha plausibilmente motivato in ordine alle ragioni che rendono rilevanti le questioni, mostrando di far proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in particolare attraverso la descrizione puntuale dello svolgersi della condotta criminosa nel caso concreto. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 250 del 2018 ). L'applicazione della recidiva, pur non obbligatoria, si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia espressivo in concreto del maggior grado di colpevolezza e pericolosità nonché di rimproverabilità della condotta tenuta nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 185 del 2015 e n. 192 del 2007 ).
sentenza 55/2021massima n. 43737 Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante per il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116, secondo comma, cod. pen.) rispetto alla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) - Violazione del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto censurato dal Tribunale di Firenze contrasta con i parametri evocati, perché la struttura della fattispecie prevista dall'art. 116 cod. pen. è tutt'affatto particolare se confrontata con il principio generale della personalità della responsabilità penale, e dalla conseguente preclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva penale. La formulazione testuale della norma, infatti, pone in sofferenza il principio della personalità della responsabilità penale, quanto meno nella misura in cui richiede soltanto il solo nesso di causalità materiale; alla sua tenuta costituzionale contribuiscono pertanto l'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata - per cui è comunque necessario un coefficiente di partecipazione anche psichica al delitto più grave -, e l'attenuante prevista dal suo secondo comma, che ha una funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio. La norma censurata, invece, impedisce, in modo assoluto, al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della circostanza aggravante della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l'attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio che impedisce alla pena di esplicare la propria funzione rieducativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 251 del 2012, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 364 del 1988 n. 42 del 1965 ). Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017 n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, cosicché il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020 e n. 222 del 2018 ).
sentenza 55/2021massima n. 43738 Riguarda ancheart. 3 legge 251/2005
Thema decidendum - Accoglimento della questione principale - Assorbimento della questione subordinata.
Accolta in parte qua , per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., resta assorbita la questione del medesimo art. 69, quarto comma, cod. pen., sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza di più circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
sentenza 55/2021massima n. 43739 Rilevanza della questione incidentale - Questione, sollevata dalla Corte di cassazione, avente ad oggetto il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata - Attinenza dei motivi di ricorso esclusivamente alla determinazione della pena inflitta in appello, in conseguenza del divieto denunciato - Sussistenza.
Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla recidiva reiterata. Il carattere facoltativo della recidiva reiterata non revoca in dubbio la plausibilità del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte di cassazione rimettente, in quanto i motivi di ricorso attengono esclusivamente alla determinazione della misura della pena inflitta dal giudice di appello in conseguenza del giudizio di prevalenza denunciato e non già all'applicazione da parte di quest'ultimo di tale aggravante. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2017 e n. 185 del 2015; ordinanza n. 145 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 3 legge 251/2005
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Concorso di circostanze nel sequestro di persona a scopo di estorsione - Divieto di prevalenza dell'attenuante della lieve entità del fatto sull'aggravante della recidiva reiterata - Violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La necessaria funzione di riequilibrio del regime sanzionatorio di particolare rigore del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione), sia nel massimo (trenta anni), all'interno di una "forbice" ridotta a soli cinque anni e che trova, altresì, giustificazione nelle caratteristiche oggettive della fattispecie incriminatrice, ricomprendente anche fatti di minore gravità rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore "emergenziale" degli anni '70 - conferisce all'attenuante in parola una connotazione del tutto peculiare. Pertanto, la disposizione censurata impedendo in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente tale diminuente, in presenza della recidiva reiterata, vanifica la finalità ad essa riconosciuta, anche sul versante della funzione rieducativa della pena, in quanto non consente di assicurare una pena adeguata e proporzionata alla gravità del fatto-reato e di sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta, con conseguente violazione del principio di necessaria proporzionalità della pena e del principio di eguaglianza. ( Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 68 del 2012, n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n. 106 del 2014 ) . Deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente legittime e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo in alcun caso giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 88 del 2019, n. 205 del 2017, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). La recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, che, pur essendo pertinenti al reato, non possono assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo. Il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto risulterebbe [infatti] vanificato da una "abnorme enfatizzazione" della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017 e n. 251 del 2012 ). Il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra. ( Precedente citato: sentenza n. 185 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 3 legge 251/2005
Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento di questione riferita ad altro parametro.
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.
Riguarda ancheart. 3 legge 251/2005
Rilevanza della questione incidentale - Argomentazione plausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. La linea argomentativa del giudice a quo in punto di rilevanza è plausibile, poiché quest'ultimo motiva ampiamente sia sulle ragioni per le quali si giustificherebbe l'applicazione nei confronti degli imputati dell'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., sia sul contestuale riconoscimento in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., la cui prevalenza è tuttavia preclusa dalla disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2018 e n. 120 del 2017; ordinanza n. 145 del 2018 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo - ad esempio - essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2015, n. 192 del 2007 ).
sentenza 73/2020massima n. 43273 Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza del vizio parziale di mente sulla recidiva reiterata - Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, personalizzazione e finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Reggio Calabria impedisce al giudice di determinare una pena proporzionata rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del reato, e pertanto adeguata al grado di responsabilità "personale" e rimproverabilità del suo autore, non consentendo di tenere adeguatamente conto della minore possibilità di essere motivato dalle norme di divieto da parte di chi risulti affetto da patologie o disturbi della personalità che, seppur non escludendola del tutto, diminuiscano grandemente la sua capacità di intendere e di volere, come invece previsto dalla circostanza attenuante indicata, riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale "costituzionalmente orientato". Ciò non comporta il sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l'accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato, poiché il magistrato di sorveglianza ha la possibilità di disporre nei confronti del condannato - una volta che questi abbia scontato la pena - l'applicazione di una misura di sicurezza, subordinata alla valutazione della sua persistente pericolosità sociale. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012, n. 364 del 1988 e n. 26 del 1979 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall'art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, non potendo però giungere in alcun caso a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la pena va intesa come reazione proporzionata dell'ordinamento a un fatto di reato (oggettivamente) offensivo e (soggettivamente) rimproverabile al suo autore. Infatti, sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. E il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 343 del 1993 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la misura di sicurezza, non avendo alcun connotato "punitivo", non è subordinata alla rimproverabilità soggettiva del suo destinatario, bensì alla sua persistente pericolosità sociale, che peraltro, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., deve essere oggetto di vaglio caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza una volta che la pena sia stata scontata. Essa dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto, nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo riadattamento alla vita sociale, obiettivo che riflette un principio certamente estensibile, nell'attuale quadro costituzionale, alla generalità delle misure di sicurezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 253 del 2003, n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983 ).
sentenza 73/2020massima n. 43274 Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'ulteriore questione.
Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., resta assorbita l'ulteriore questione formulata in riferimento all'art. 32 Cost.
sentenza 73/2020massima n. 43275 Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio - Divieto di prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata - Denunciata irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti del vizio parziale di mente e del danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio, previste dagli artt. 89 e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Il giudizio di esistenza della recidiva presuppone da parte del giudice non solo la verifica dei presupposti espressamente indicati dall'art. 99 cod. pen., ma anche il puntuale riscontro dei requisiti - cumulativi - della maggiore pericolosità e, in particolare, della maggiore colpevolezza dell'imputato, alla luce della possibile incidenza su quest'ultima del riconosciuto vizio parziale di mente. L'assenza di tale riscontro renderebbe ingiustificate, in un ordinamento fondato sul principio della colpevolezza per il fatto e non già sulla mera neutralizzazione della pericolosità sociale dell'autore, le conseguenze sanzionatorie collegate alla recidiva. ( Precedenti citati: sentenza n. 120 del 2017 ).
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Attenuante del vizio parziale di mente - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, della funzione rieducativa della pena e del diritto alla salute - Mancata considerazione della colpevolezza ai fini della valutazione della recidiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, censurato dal GUP del Tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della diminuente della seminfermità di mente prevista dall'art. 89 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Nel denunciare i limiti imposti dalla norma censurata al bilanciamento del vizio parziale di mente con la recidiva reiterata, il rimettente assume che il disturbo della personalità sia all'origine di una ridotta colpevolezza dell'imputato, ma omette di valutare - com'era necessario ai fini della rilevanza - se la diminuita colpevolezza incida, innanzi tutto, sull'esistenza della recidiva, il cui riconoscimento non può fondarsi esclusivamente sulla maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dai precedenti reati commessi, ma esige che sia valutata anche la sua maggiore colpevolezza, intesa come rimproverabilità soggettiva per l'atteggiamento antidoveroso della volontà.