Art. 727 c.p.Abbandono di animali

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[1]Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila. 126

[2]Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

[3]La pena e' aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

[4]Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1991, n. 281

126

La L. 14 agosto 1991, n. 281 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni".

Testo vigente dal 14 settembre 1991 al 11 dicembre 1993 · versione 131 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art727 · fonte su Normattiva