Art. 727 c.p. — Abbandono di animali
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[1]((Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
[2]Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze)).
Testo vigente dal 1 agosto 2004 al 14 dicembre 2024 · versione 199 su Normattiva