capo II — Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
- Art. 336 — Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 337 — Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 337-bis — Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
- Art. 338 — Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
- Art. 339 — Circostanze aggravanti
- Art. 339-bis
- Art. 340 — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
- Art. 341 — Oltraggio a un pubblico ufficiale
- Art. 341-bis — Oltraggio a pubblico ufficiale
- Art. 342 — Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
- Art. 343 — Oltraggio a un magistrato in udienza
- Art. 343-bis — Corte penale internazionale
- Art. 344 — Oltraggio a un pubblico impiegato
- Art. 345 — Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
- Art. 346 — Millantato credito
- Art. 346-bis
- Art. 347 — Usurpazione di funzioni pubbliche
- Art. 348 — Esercizio abusivo di una professione
- Art. 349 — Violazione di sigilli
- Art. 350 — Agevolazione colposa
- Art. 351 — Violazione della pubblica custodia di cose
- Art. 352 — Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
- Art. 353 — Turbata libertà degli incanti
- Art. 353-bis — Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Art. 354 — Astensione dagli incanti
- Art. 355 — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
- Art. 356 — Frode nelle pubbliche forniture