Art. 122 — Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata
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Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, e' punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 2 luglio 1992 · versione 0 su Normattiva