Art. 174Rivolta

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[1]Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':

[2]1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

[3]2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

[4]3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

[5]La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

[6]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art174 · fonte su Normattiva