Art. 180Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo

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[1]Quando dieci o piu' militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

[2]Se la domanda, l'esposto o il reclamo e' presentato da quattro o piu' militari mediante pubblica manifestazione, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 9 maggio 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art180 · fonte su Normattiva