Art. 196Minaccia o ingiuria a un inferiore

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[1]Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti all'inferiore.

[3]Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia e' grave, o se e' commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".

Testo vigente dal 11 aprile 1985 al 18 dicembre 1985 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art196 · fonte su Normattiva