Art. 196Minaccia o ingiuria a un inferiore

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[1]Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti all'inferiore.

[3]Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia e' grave, o se e' commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 11 aprile 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art196 · fonte su Normattiva